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martedì 29 marzo 2011

INFORMAZIONI PER CHI NON SA'?..."I BENI CONFISCATI"...per le maggioranze e minoranze che non sanno...o non voglionno sapere...? MAH...chi lo sa'?.....

Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12-05-1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1999, n.128
Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base
di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
5 e l'allegato C;
Vista la direttiva 96/5/CE della Commissione del 16 febbraio 1996,
sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai
lattanti ed ai bambini;
Vista la direttiva 98/36/CE della Commissione del 2 giugno 1998,
che modifica la direttiva 96/5/CE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 20 aprile 1993, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
E m a n a
il seguente regolamento:

Pagina 1
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 7 aprile 1999

SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Bindi, Ministro della sanita'
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti
il 6 maggio 1999 Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 16

Allegato






Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia deli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Per quanto concerne le direttive 96/5/CE e 98/36/CE v.
nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
- L'art. 5 e l'allegato C della legge 24 aprile
1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997), cosi'
recitano:
"Art. 5 (Attuazione di direttive comunitarie con
regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a
dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, adottati previo parere delle Commissioni parlamentari
e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e
criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle
lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui
al comma 1 del presente articolo possono altresi', per
tutte le materie non coperte da riserva assoluta di
legge, dare attuazione alle direttive, anche se
precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese
nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento
od il completamento.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione
prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il
Governo, in deroga a quanto stabilito nell'art. 8, puo'
prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le
fattispecie individuate dalle direttive stesse. adeguate
sanzioni amministrative, che dovranno essere
determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in
materia dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2".
" Allegato C
(art. 5)
97/22/CE: direttiva del Consiglio, del 22 aprile 1997,
che modifica la direttiva 92/117/CEE, riguardante le
misure di protezione delle zoonosi specifiche e la lotta
contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei
prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai
di infezioni e intossicazioni alimentari (pubblicata
in G.U.C.E. L 113 del 30 aprile 1997)".
- La direttiva 96/5/CE e' pubblicata in GUCE n. L
49 del 28 febbraio 1996.
- La direttiva 98/36/CE e' pubblicata in GUCE n. L
167 del 12 giugno 1998.
- Il D.M. 21 marzo 1973, reca: "Disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati
a venire in contatto con le sostanze alimentari o con
sostanze d'uso personale".
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, reca:
"Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare".
- Il D.M. 6 aprile 1994, n. 500, reca: "Regolamento
concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE
della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per
lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del
Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per
lattanti e alimenti di proseguimento destinati
all'esportazione verso Paesi terzi".
- Il D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, reca: "Regolamento
concernente la disciplina degli additivi alimentari
consentiti nella preparazione e per la conservazione delle
sostanze alimentari in attuazione delle direttive n.
94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n.
95/31/CE".
Nota all'art. 7:
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
"Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari".

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