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mercoledì 28 ottobre 2020

Coronavirus, il coprifuoco selettivo


Coronavirus, il coprifuoco selettivo
Gabriella Lax - Una nota del ministero dell'Interno indirizzata ai prefetti con le istruzioni per le chiusure serali di vie e piazze da parte dei sindaci. Ecco per chi vale








martedì 27 ottobre 2020

Pignoramento stipendio: l'uso dei rintracci nel recupero crediti in busta paga

 Pignoramento stipendio: l'uso dei rintracci nel recupero crediti in busta paga Redazione - L'importanza delle informazioni investigate nel recupero giudiziale, il rintraccio del posto di lavoro per recuperare un credito e i limiti di pignoramento in base alle modalità

Stop a cartelle e pignoramenti per il 2020


Stop a cartelle e pignoramenti per il 2020: cosa è escluso
Gabriella Lax - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulle "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale"
QUOTIDIANOCANAVESE.IT
«A Ivrea reparto quasi saturo. A Chivasso il pronto soccorso esplode. Dove possono essere presenti massimo 18 pazienti ne troviamo anche 28. Alle 4 di ieri notte le barelle erano terminate»


sabato 24 ottobre 2020

Comune di San Giusto Canavese

Comune di San Giusto Canavese

Carissimi Sangiustesi , alla data odierna i contagi sono saliti a 11, ma , e di ciò ci rallegriamo, pressoché tutti asintomatici e chi ha accusato una lieve sintomatologia, è in fase di guarigione! Per tutto ciò volgiamo un pensiero riconoscente a chi dall'alto ci sta proteggendo: la "Nostra Madonna Addolorata" che ci invita ad aprire il nostro cuore alla solidarietà affinché nessuna persona in un momento di difficoltà, sia lasciata sola; ad aprire i nostri occhi per veder...

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Addio debiti anche se la cartella supera i mille euro

Addio debiti anche se la cartella supera i mille euro
Annamaria Villafrate - Per la Cassazione il limite dei mille euro del saldo e stralcio del dl n. 119/2018 si riferisce all'importo del singolo debito, non all'importo della cartella.

giovedì 22 ottobre 2020

Fisco: stop a cartelle e pignoramenti per tutto il 2020

Fisco: stop a cartelle e pignoramenti per tutto il 2020 Gabriella Lax - Nel decreto legge collegato alla manovra c'è la proroga al 31 dicembre della sospensione dei versamenti in scadenza da marzo 2020

La tutela del debitore

La tutela del debitore[Torna suCome precedentemente affermato, il soggetto nei cui confronti sono adottate la maggior parte delle modifiche introdotte dal CCII è il debitore. La scelta del legislatore non è casuale ed è prevalentemente mirata ad evitare una funzione meramente liquidatoria delle procedure concorsuali, favorendo ove possibile la ripresa del debitore o perlomeno la continuità dell'attività d'impresa, soprattutto in uno scenario, come quello italiano, caratterizzato dalla presenza di imprese di medio - piccole dimensioni intorno alle quali fluttuano una serie di interessi meritevoli di un'adeguata tutela quali, ad esempio, quelli dei lavoratori. Anche la sostituzione dei termini "fallito" e "fallimento" con "debitore" e "liquidazione giudiziale", pur costituendo novità di rilievo puramente semantico, esprimono quella che è l'idea di fondo del legislatore. C'è chi, proprio in virtù della maggior tutela riservata al debitore e per l'importanza della fase precedente all'apertura della procedura, preferisce parlare di Codice anti - crisi, piuttosto che di Codice della crisi. Di tale impostazione risentiranno anche le modalità con cui gli organi della procedura svolgeranno le proprie funzioni e, quindi, anche l'attività del curatore, i cui poteri di acquisizione informativa dovranno essere preordinati, tra gli altri, a tale obiettivo.

mercoledì 21 ottobre 2020

I poteri di acquisizione informativa del curatore fallimentare


I poteri di acquisizione informativa del curatore fallimentare Antonio Laera - Analizziamo l'evoluzione dei poteri di acquisizione informativa del curatore fallimentare e i profili di tutela dei soggetti interessati dalla procedura  

La strumentalità della tutela del debitore rispetto alla tutela del credito

La strumentalità della tutela del debitore rispetto alla tutela del credito[Torna su]detto del favor accordato dal legislatore al debitore nella nuova disciplina della crisi d'impresa e di come anche l'attività del curatore dovrà plasmarsi a questa nuova visione di insieme, la riforma ha dimostrato come possa assicurarsi tutela a interessi diversi dal credito pur preservando il primato della tutela di quest'ultimo, confermando la relazione di compatibilità tra procedure concorsuali e conservazione dell'impresa. Nel CCII vengono ancor di più in rilievo altri interessi, anch'essi coinvolti nell'impresa ma diversi da quelli dei creditori. Come risulta dall'esame del diritto positivo, l'attenzione a interessi diversi da quelli dei creditori è sempre funzionale all'affermazione di questi ultimi. Tale impostazione è confermata dalla possibilità, prevista per la liquidazione giudiziale negli artt. 211 ss. CCII, di procedere all'esercizio dell'impresa e di provvedere dunque alla sua conservazione garantendo, allo stesso tempo, la salvaguardia di tutti gli altri interessi coinvolti nell'attività e non soltanto quelli dei creditori. L'istituto è dunque funzionale alla conservazione dell'impresa ma a condizione che questa sia compatibile con l'interesse dei creditori, così come emerge chiaramente dai co. 2 e 3 dell'art. 211 CCII, i quali rispettivamente stabiliscono che "con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori" e che "successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata". Dunque se l'organizzazione d'impresa esprime un valore la cui salvaguardia è funzionale alla migliore affermazione dell'interesse dei creditori e se conservare l'organizzazione implica la tutela di tutti gli interessi che in essa normalmente si realizzano, allora la tutela di interessi diversi da quelli dei creditori ma implicati nell'organizzazione d'impresa si rivela funzionale all'obiettivo finale, che è dato appunto dalla tutela dei creditori . L'esercizio dell'impresa del debitore Come sopra affermato, la possibilità prevista dall'art. 211 CCII costituisce espressione del favor accordato dal legislatore al debitore nella prospettiva di tutela dei creditori. Nella nuova disciplina, infatti, l'apertura della liquidazione giudiziale non determinerà più l'automatica cessazione dell'attività d'impresa bensì, ove saranno presenti i requisiti di cui ai co. 2 e 3 art. 211 CCII, il passaggio della gestione al curatore, spezzando così il nesso di cui all'art. 104 l. f. intercorrente tra dichiarazione di fallimento e chiusura dell'impresa. In linea di continuità con l'art. 104 l. f., la prima ipotesi di prosecuzione dell'impresa dissestata, di cui all'art. 211 CCII co. 2, continuerà ad imperniarsi su una decisione del tribunale assunta nella sentenza di accertamento dell'insolvenza, laddove il collegio decidente colga la necessità, senza pregiudizio per i creditori concorsuali, di evitare il "danno grave" che discenderebbe dall'interruzione drastica dell'attività d'impresa. La seconda ipotesi di utilizzazione dell'esercizio dell'impresa del debitore, contemplata invece dall'art. 211 co. 3 CCII, continuerà a far fulcro su un decreto motivato emesso dal giudice delegato, su proposta del curatore, corroborata dal parere obbligatorio e vincolante del comitato dei creditori. In tale ipotesi sarà ovviamente necessario che il curatore, sulla base di tutte le informazioni raccolte, somministri agli altri organi concorsuali gli elementi necessari sui quali questi potranno fondare le proprie valutazioni. Ove l'esercizio dell'impresa sarà autorizzato, il curatore dovrà dar corso all'attività economica del debitore non a fini di risanamento, ma di tutela dell'organizzazione di beni e persone e, in definitiva, dell'interesse dei creditori. La prospettiva d'esercizio non potrà volgere alla ristrutturazione dell'impresa, essendo infatti mirata a governare la situazione di irrecuperabilità finanziaria in cui si risolve l'insolvenza. Tuttavia, nel silenzio del CCII, nulla esclude che la gestione provvisoria potrà contemplare anche un ventaglio, più o meno esteso, di interventi di tipo innovativo, qualora strettamente funzionali a rinvigorire l'impresa, a implementarne la vitalità strutturale, a farle riguadagnare quote in quel mercato in cui, in ultima analisi, essa ambirà a conseguire una ricollocazione. Le misure premiali Sempre nell'ottica del favorire accordato dal legislatore al debitore nel CCII va menzionata la previsione di misure premiali a favore del debitore che proporrà tempestivamente domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi. L'introduzione di queste misure riflette lo scopo che anima la riforma, cioè far emergere tempestivamente la crisi d'impresa per consentire alle aziende ancora sane di evitare l'insolvenza, agevolando lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. Tali misure premiali sono previste dagli artt. 24 e 25 CCII e il loro presupposto di applicazione sarà la tempestività, la cui definizione viene ricavata a contrario dall'art. 24 CCII, chiarendo così ipotesi di intervento tardivo. Qualora sarà accertato il presupposto della tempestività e quindi l'imprenditore avrà rispettato i termini di cui all'art. 24 CCII per accedere alle procedure di composizione e regolazione della crisi, per godere delle misure premiali previste dall'art. 25 CCI sarà inoltre necessario che l'imprenditore avrà seguito in buona fede le indicazioni dell'OCRI e che l'istanza di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi non verrà dichiarata inammissibile. Presenti tali requisiti, le misure premiali che potranno essere accordate al debitore consistono in benefici di natura concorsuale, aventi finalità di tutela nel percorso intrapreso per raggiungere le soluzioni concordate; di natura fiscale, al fine di ridurre sanzioni ed interessi a suo carico e, soprattutto, di natura penale, configurando una causa di non punibilità, qualora il danno sia di speciale tenuità, ovvero un'attenuante ad effetto speciale, qualora il danno non sia di speciale tenuità .Fonte: I poteri di acquisizione informativa del curatorefallimentare (www.StudioCataldi.it) 

lunedì 19 ottobre 2020

Sentenze CassazioneStudio Cataldi - il diritto quotidiano

 logo studio cataldi

Sentenze CassazioneStudio Cataldi - il diritto quotidiano

Notifica dopo le 21: la Cassazione conferma, si perfeziona il giorno stesso

Notifica dopo le 21: la Cassazione conferma, si perfeziona il giorno stesso

Per la Suprema Corte alla notifica via PEC si applica la scissione soggettiva degli effetti a seguito dell'intervento della Consulta. Tempestiva la notifica dell'opposizione a D.I. oltre le ore 21




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domenica 18 ottobre 2020

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venerdì 16 ottobre 2020

Le segnalazioni a tutela dei minori | Procura per i minorenni di ...

 


28 mag 2020 — i procedimenti -di recente introduzione[10]– di tutela dei minori stranieri non accompagnati, per i quali è stato istituito l'ufficio del Giudice Tutelare ...
Le segnalazioni per i procedimenti civili davanti al Tribunale per i minorenniEssendo un giudice terzo e imparziale, il Tribunale per i minorenni procede di norma ...
Tribunale ordinario, nelle materie della separazione de del divorzio e Giudice Tutelare). Al T. M. spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non ...
Essendo un giudice terzo e imparziale, il Tribunale per i minorenni procede di norma solamente quando una parte pubblica (Pubblico Ministero) o privata ...
6 feb 2010 — I genitori vengono convocati davanti al giudice e hanno il dovere di essere ... Il procedimento civile minorile presso il Tribunale per i Minorenni.