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sabato 7 agosto 2010

art.590 lesioni personali colpose codice di procedura penale

Art. 590 Lesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con
la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o
della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se e'
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire
seicentomila a due milioni quattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e'
della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire
quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni
gravissime e' della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da
lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila (1).
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al
triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale (2).
(1) Comma aggiunto dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.
(2) Comma cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

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