Martedì 3 Gennaio 2012 - Aggiornato alle 18:32
Organizzazione, buone pratiche e propositività: è la ricetta vincente che ha fatto decollare l Con l'approvazione del decreto sul federalismo fiscale municipale (D.Lgs. 23/2011) e del federalismo fiscale regionale e provinciale si è finalmente delineato in maniera precisa, e forse definitiva, il quadro sulle fonti di finanziamento delle entrate dei Comuni. Scompaiono i trasferimenti erariali e regionali sostituiti da compartecipazioni e addizionali a tributi erariali e regionali e dalla creazione di nuovi tributi propri. Prima di effettuare una analisi critica dettagliata dei contenuti del federalismo municipale a cui verranno dedicati prossimi interventi ci interessa in questa sede rilevare alcuni aspetti caratteristici della riforma fiscale in chiave federalista. Il primo aspetto, che è già stato sottolineato, è quello della scomparsa dei trasferimenti sostituiti da compartecipazioni e addizionali a tributi erariali e regionali con l'eventuale intervento, in attesa dell'entrata a regime, di un fondo sperimentale di riequilibrio. Il secondo aspetto è che la finanza comunale si viene a basare quasi esclusivamente su tributi a base immobiliare, ma i Comuni hanno scarse possibilità di intervento sulla base imponibile in considerazione del blocco di fatto della riforma che prevedeva la partecipazione dei Comuni alla gestione del Catasto. Il terzo aspetto è che la compartecipazione dei Comuni al recupero dell'evasione dei tributi erariali riveste aspetti interessanti non solo per il compenso previsto, ma anche perché determina un ritorno con le compartecipazioni e le addizionali. Pertanto alla luce di questi aspetti appare importante sottolineare l'interesse che hanno in prospettiva immediata per i Comuni gli interventi, peraltro difficoltosi, per la manutenzione della base imponibile immobiliare e la partecipazione al recupero dell'evasione dei tributi erariali. Su quest'ultimo punto il Decreto sul federalismo fiscale ha introdotto alcune novità positive. Le principali riguardano l'elevazione del compenso dal 33% al 50% dell'importo effettivamente incassato a seguito della segnalazione comunale, la previsione dell'attribuzione del compenso anche sulle somme riscosse a titolo non definitivo, l'attribuzione del maggior gettito erariale derivante dall'accatastamento degli immobili fantasma e della maggiorazione delle sanzioni per tardivo accatastamento. Viene infine rivisto e reinquadrato l'accesso dei comuni all'anagrafe tributaria e a tutte le banche dati pubbliche utili ai fini fiscali. I Comuni vengono così dotati di informazioni essenziali non solo alla partecipazione al recupero dei tributi erariali, ma anche alla programmazione di una corretta politica fiscale e al recupero dell'evasione dei tributi propri. La partecipazione dei Comuni al recupero dell'evasione dei tributi erariali si articola su due tipologie di attività: la prima, già attivata, prevede la trasmissione, per via telematica mediante siatel, di segnalazioni qualificate riguardanti situazioni che dovrebbero evidenziare "senza ulteriori elaborazioni logiche", comportamenti evasivi e/o elusivi dei soggetti cui si riferiscono. Gli ambiti di intervento nel cui ambito debbono essere individuate le segnalazioni qualificate sono: il commercio e le professioni, l'urbanistica e l'edilizia, le proprietà immobiliari, le residenze all'estero, il possesso di beni dimostranti una elevata capacità contributiva. Vi è poi la collaborazione con l'agenzia del territorio sull'emersione dei fabbricati fantasma e la riclassificazione dei fabbricati di categoria E e F con caratteristiche difformi. La seconda, introdotta dal D.l. 78/2010 (la cosiddetta manovra estiva dello scorso anno), non ancora attivata, prevede un recupero, con modifiche, delle attività previste dall'art. 44 del D.P.R. 600/73. In base a questa procedura i Comuni possono integrare gli accertamenti sintetici predisposti dall'agenzia delle entrate e partecipare anche alla lotta all'evasione contributiva (INPS). In attesa che anche questo secondo filone di attività venga attivato concentriamo l'attenzione sulla prima tipologia di interventi, che hanno già riservato alcune soddisfazioni ai Comuni che hanno iniziato l'attività. Le tipologie di segnalazioni qualificate riguardano sostanzialmente queste casistiche: - Proprietà immobiliari
Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati, anche collegati ad accertamenti comunali TARSU o TIA in capo all'inquilino; Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004 Individuazione soggetti per i quali viene accertato il mancato aggiornamento delle rendite catastali di immobili di proprietà. - Urbanistica e territorio
Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni: individuazione soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di redditi dichiarati. Professionista od imprenditore che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio in assenza di redditi dichiarati - Commercio e Professioni
Svolgimento attività senza partita IVA Svolgimento attività diversa da quella rilevata Affissione pubblicitaria abusiva Ente non commerciale con attività lucrativa - Beni indicanti capacità contributiva
Indicazione di possesso o disponibilità di beni e servizi di rilevante valore, suscettibili di determinare maggiore capacità contributiva delle persone fisiche rispetto ai redditi dichiarati, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto. - Residenze fiscali fittizie all'estero
Segnalazione di soggetti a cui è stata negata la richiesta di residenza estera Individuazione soggetti iscritti AIRE ma effettivamente ancora residenti in Italia (utilizzo di servizi, indicazione di interessi stabili).
Martedì 3 Gennaio 2012 - Aggiornato alle 18:32
Con l'approvazione del decreto sul federalismo fiscale municipale (D.Lgs. 23/2011) e del federalismo fiscale regionale e provinciale si è finalmente delineato in maniera precisa, e forse definitiva, il quadro sulle fonti di finanziamento delle entrate dei Comuni.
Scompaiono i trasferimenti erariali e regionali sostituiti da compartecipazioni e addizionali a tributi erariali e regionali e dalla creazione di nuovi tributi propri.
Prima di effettuare una analisi critica dettagliata dei contenuti del federalismo municipale a cui verranno dedicati prossimi interventi ci interessa in questa sede rilevare alcuni aspetti caratteristici della riforma fiscale in chiave federalista.
Il primo aspetto, che è già stato sottolineato, è quello della scomparsa dei trasferimenti sostituiti da compartecipazioni e addizionali a tributi erariali e regionali con l'eventuale intervento, in attesa dell'entrata a regime, di un fondo sperimentale di riequilibrio.
Il secondo aspetto è che la finanza comunale si viene a basare quasi esclusivamente su tributi a base immobiliare, ma i Comuni hanno scarse possibilità di intervento sulla base imponibile in considerazione del blocco di fatto della riforma che prevedeva la partecipazione dei Comuni alla gestione del Catasto.
Il terzo aspetto è che la compartecipazione dei Comuni al recupero dell'evasione dei tributi erariali riveste aspetti interessanti non solo per il compenso previsto, ma anche perché determina un ritorno con le compartecipazioni e le addizionali.
Pertanto alla luce di questi aspetti appare importante sottolineare l'interesse che hanno in prospettiva immediata per i Comuni gli interventi, peraltro difficoltosi, per la manutenzione della base imponibile immobiliare e la partecipazione al recupero dell'evasione dei tributi erariali.
Su quest'ultimo punto il Decreto sul federalismo fiscale ha introdotto alcune novità positive.
Le principali riguardano l'elevazione del compenso dal 33% al 50% dell'importo effettivamente incassato a seguito della segnalazione comunale, la previsione dell'attribuzione del compenso anche sulle somme riscosse a titolo non definitivo, l'attribuzione del maggior gettito erariale derivante dall'accatastamento degli immobili fantasma e della maggiorazione delle sanzioni per tardivo accatastamento.
Viene infine rivisto e reinquadrato l'accesso dei comuni all'anagrafe tributaria e a tutte le banche dati pubbliche utili ai fini fiscali.
I Comuni vengono così dotati di informazioni essenziali non solo alla partecipazione al recupero dei tributi erariali, ma anche alla programmazione di una corretta politica fiscale e al recupero dell'evasione dei tributi propri.
La partecipazione dei Comuni al recupero dell'evasione dei tributi erariali si articola su due tipologie di attività: la prima, già attivata, prevede la trasmissione, per via telematica mediante siatel, di segnalazioni qualificate riguardanti situazioni che dovrebbero evidenziare "senza ulteriori elaborazioni logiche", comportamenti evasivi e/o elusivi dei soggetti cui si riferiscono. Gli ambiti di intervento nel cui ambito debbono essere individuate le segnalazioni qualificate sono: il commercio e le professioni, l'urbanistica e l'edilizia, le proprietà immobiliari, le residenze all'estero, il possesso di beni dimostranti una elevata capacità contributiva. Vi è poi la collaborazione con l'agenzia del territorio sull'emersione dei fabbricati fantasma e la riclassificazione dei fabbricati di categoria E e F con caratteristiche difformi.
La seconda, introdotta dal D.l. 78/2010 (la cosiddetta manovra estiva dello scorso anno), non ancora attivata, prevede un recupero, con modifiche, delle attività previste dall'art. 44 del D.P.R. 600/73.
In base a questa procedura i Comuni possono integrare gli accertamenti sintetici predisposti dall'agenzia delle entrate e partecipare anche alla lotta all'evasione contributiva (INPS).
In attesa che anche questo secondo filone di attività venga attivato concentriamo l'attenzione sulla prima tipologia di interventi, che hanno già riservato alcune soddisfazioni ai Comuni che hanno iniziato l'attività.
Le tipologie di segnalazioni qualificate riguardano sostanzialmente queste casistiche:
- Proprietà immobiliari
Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione
Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati, anche collegati ad accertamenti comunali TARSU o TIA in capo all'inquilino;
Revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004
Individuazione soggetti per i quali viene accertato il mancato aggiornamento delle rendite catastali di immobili di proprietà.
- Urbanistica e territorio
Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione di terreni: individuazione soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di redditi dichiarati.
Professionista od imprenditore che ha partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio in assenza di redditi dichiarati
- Commercio e Professioni
Svolgimento attività senza partita IVA
Svolgimento attività diversa da quella rilevata
Affissione pubblicitaria abusiva
Ente non commerciale con attività lucrativa
- Beni indicanti capacità contributiva
Indicazione di possesso o disponibilità di beni e servizi di rilevante valore, suscettibili di determinare maggiore capacità contributiva delle persone fisiche rispetto ai redditi dichiarati, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.
- Residenze fiscali fittizie all'estero
Segnalazione di soggetti a cui è stata negata la richiesta di residenza estera
Individuazione soggetti iscritti AIRE ma effettivamente ancora residenti in Italia (utilizzo di servizi, indicazione di interessi stabili).
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