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venerdì 2 agosto 2013

Denunce di danno erariale alla Procura presso la Corte dei Conti

Denunce di danno erariale alla Procura presso la Corte dei Conti

Trasmissione di indicazioni in ordine agli adempimenti cui debbono provvedere amministratori e funzionari per la denuncia di fatti che possono dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica.
Direzione Generale
Ufficio V – Servizio legale
Via Ripamonti, 85 – 20141 Milano – Tel. 02 574 627 233 – Fax 02 574 627 231
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it
Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 4287
Milano, 19 marzo 2010
Ai dirigenti responsabili U.S.P. della Lombardia  Ai dirigenti scolastici
della Lombardia   Oggetto: Denunce di danno erariale alla Procura presso la Corte dei Conti
La più recente evoluzione normativa in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. rende opportuno diramare una nota di indicazioni, in ordine agli adempimenti cui debbono provvedere amministratori e funzionari per la denuncia di fatti che possono dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica.
Si vuole dunque assicurare che le denunce di danno diano efficacemente modo al P.M. presso la Corte dei Conti di attivarsi con tempestività per l'adozione degli atti di propria competenza nei riguardi dei soggetti responsabili, disponendo di ogni utile elemento di valutazione.
L'obbligo di denuncia grava, per l'Amministrazione scolastica, sul dirigente generale come sui dirigenti (tutti) e sui funzionari con compiti ispettivi.
Presupposto perchè sorga l'obbligo di denuncia è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica.
L'obbligo è altresì legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza dei presunti fatti dannosi, attraverso l'uso della ordinaria diligenza professionale, che può essere pretesa dal soggetto obbligato in considerazione della qualifica e delle funzioni concretamente espletate.
Il fatto dannoso non è costituito dal solo comportamento illecito, ma è comprensivo dell'evento, e coincide con l'effettivo pregiudizio al patrimonio della P.A.; nei casi di danno non patrimoniale, può anche coincidere con la lesione del bene immagine di cui è titolare la P.A. danneggiata.
Il verificarsi del fatto dannoso costituisce (art. 1, c. 2 della L. 20/94) il giorno di decorrenza della prescrizione.
Nei casi di occultamento doloso del danno da parte del soggetto presunto responsabile, l'obbligo di denuncia, come la decorrenza della prescrizione, sorge nel momento della scoperta del fatto dannoso da parte dell'obbligato alla denuncia.
Il danno, per far sorgere l'obbligo di denuncia, deve essere concreto ed attuale, il che non esclude che, nelle ipotesi di potenziale lesione, i dirigenti della P.A. debbano vigilare con particolare attenzione.
L'atto di  denuncia, per essere efficace, deve contenere:
a)    la descrizione del comportamento dannoso e/o del procedimento amministrativo seguito, del quale deve essere evidenziata l'illegittimità;
b)    l'importo del presunto danno all'Erario, oppure tutti gli elementi dai quali emerge l'esistenza dello stesso, ove ne sia ancora incerta la quantificazione;
c)     tranne i casi in cui sia già chiara la partecipazione di un soggetto o di alcuni soggetti alla causazione del danno, l'indicazione nominativa di coloro cui possa essere imputato, almeno presuntivamente, l'evento lesivo (elemento facoltativo);
d)    è opportuna, ma facoltativa, la rappresentazione di motivate valutazioni circa la colpevolezza dei presunti responsabili.
Una volta verificato l'evento lesivo, la denuncia deve essere immediata ed effettuata sulla base degli atti in possesso dalla P. A. che si considera.
Si ricorda che la necessità di tempestiva denuncia discende da una specifica fattispecie di responsabilità, prevista dall'art. 1, c. 3 della L. 20/94, che riguarda casi di omessa, ma anche di ritardata denuncia (ove la denuncia sia pervenuta alla Procura quando non risulta più possibile l'attivazione di iniziative giudiziali prima dello scadere del termine di prescrizione).
La denuncia deve dunque, conclusivamente, risultare tempestiva e completa degli elementi essenziali per consentire l'intervento della Procura (descrizione del fatto, ammontare del danno, accertamenti svolti, risultanze emerse, presunti responsabili).
L'Amministrazione conserva comunque poteri di intervento in relazione alla fattispecie in esame.
Al fine di interrompere la prescrizione di cui si è detto più sopra, la P.A. deve "costituire in mora" – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1219 e 2943 c.c. – i presunti responsabili del danno.
L'Amministrazione ha poi il potere, in attesa della decisione della Procura contabile, di assumere proprie iniziative nei riguardi del dipendente responsabile per conseguire il ristoro del danno.
Permane comunque, in capo ai soggetti suindicati, il dovere di riferire  costantemente alla Procura i successivi eventuali sviluppi della vicenda.
In tal caso, andranno in tal caso rimessi alla Procura presso la C. d. C.:
i risultati di eventuali ulteriori indagini disposte dalla P.A.;
  1. l'eventuale attivazione e l'esito di procedimenti disciplinari a carico dei presunti responsabili;
  2. i dati relativi ad eventuali giudizi penali, civili, amministrativi, ove attivati ed attinenti la fattispecie;
  3. le sentenze di cui l'Amministrazione venga successivamente in possesso.Nei casi in cui i fatti che possono comportare responsabilità amministrativa vengano a conoscenza dell'amministrazione a seguito di iniziative assunte dall'A.G. penale (sequestro, arresto etc.) ferme restando le obiettive diversità tra i profili oggetto di indagine penale e quelli amministrativo patrimoniali, rivestiti dagli stessi fatti, l'amministrazione, in considerazione del possibile dilatarsi dei tempi dell'indagine penale, è tenuta a denunciare immediatamente alla competente Procura presso la Corte dei Conti (mediante comunicazione documentata) gli eventi di cui è venuta a conoscenza. Come ovvio, in tali casi la denuncia potrà essere inoltrata alla Procura Regionale presso la  Corte dei Conti "allo stato degli atti", salvo riferire poi degli eventuali sviluppi della vicenda. L'obbligo di denuncia, in effetti, non si esaurisce con al segnalazione dell'evento, ma importa il dovere di riferire costantemente alla Procura competente in merito agli sviluppi della vicenda (risultati di ulteriori indagini, attivazione ed esito di procedimenti disciplinari, dati relativi a giudizi penali e/o civili, sentenze eventualmente pronunciate nei vari gradi di giudizio etc.) Si invitano le SS.LL. ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni sin qui fornite.            Il Direttore Generale Giuseppe Colosio

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