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mercoledì 17 luglio 2013

La querela è prevista dagli artt.336 e 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d’ufficio per i quali invece è prevista la denuncia.

La querela
La querela è prevista dagli artt.336 e 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d'ufficio per i quali invece è prevista la denuncia. Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela; è necessario però che ci sia la descrizione del fatto-reato, e che risulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.La remissione di querela può avvenire anche in forma tacita, quando accadono fatti palesemente contrari
alla volontà di persistere nella querela.
La querela proposta per alcune ipotesi di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni è irrevocabile.
Attenzione
Perché la querela sia archiviata la remissione deve essere accettata dal querelato che, se innocente, potrebbe avere invece interesse a dimostrare, attraverso il processo, la sua completa estraneità al reato. Fonti:

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