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mercoledì 3 luglio 2013

Le novità entrate in vigore con l'art. 30 "AI FAFIUC SPROVVEDUTI DI S,G,?...PRO-LOCO E ASS. VARIE ATTENTI CHE SON CAMBIATE LE REGOLE SON CAMBIATE...PRIMA DI PARTIRE X LA NOTTE BIANCA OCCHIO CHE NON BASTANO LE RASSICURAZIONE DELLA GIO...O DI CHI ...ATTENTI CHE VI FOTTONO E PAGATE DI TASCA VOSTRA".

Csv Biella - CENTRO di SERVIZIO per il VOLONTARIATO di Biella    www.acsv.it/bi/  'Un tutor per associazione' è un servizio con cui il CSV di Biella intende dar vita a percorsi di accompagnamento delle Organizzazioni di Volontariato da parte di ...

Le novità entrate in vigore con l'art. 30
Il 2 settembre 2009, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento con cui è stato approvato il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - Modello EAS - ai sensi dell'articolo 30 del DL 185/08 convertito, con modificazioni, in L 2/09. Il Modello è una procedura di dichiarazione operativa ai fini fiscali di quanto è stato introdotto dai commi 1, 2, 3 e 3-bis dell'articolo 30.
Gli enti associativi, che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148 del DPR 917/86 (TUIR - Testo Unico Imposte Redditi) e nell'art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge Iva), hanno l'obbligo di comunicare telematicamente, tramite il Modello EAS, all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
La normativa nazionale e regionale
La normativa sul volontariato è in parte di fonte statale – attraverso la legge 11 agosto 1991, n. 266, che rappresenta una legge-quadro in materia - e in parte regionale. Quest'ultima non può introdurre norme che risultino in contrasto con i principi nazionali.
Tutte le regioni italiane hanno provveduto ad emanare una legislazione al riguardo; dal canto suo, la Regione Piemonte ha emanato lalegge 29 agosto 1994, n. 38, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 36 del 1994.
Le risorse economiche
Per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività, le organizzazioni di volontariato possono contare sulle seguenti risorse economiche (art. 5, L. n. 266 del 1991):
  1. Contributi degli aderenti
  2. Contributi di privati
  3. Contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di attività o progetti specifici e documentati
  4. Donazioni e lasciti testamentari
  5. Rimborsi derivanti da convenzioni
  6. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive che la legge definisce "marginali".

1 commento:

Anonimo ha detto...

SE LI FOTTONO CHI SE NE FREGA !
Sarebbe pure ora che questi rincoglioniti ricevessero una lezione . Cosi' imparerebbero a non fidarsi della zarina montata ed ignorante come le capre