Sotto il profilo dell'esistenza del danno, l'esteriore regolarità della condotta causativa dell'evento (intesa come esercizio di una facoltà o di un obbligo posto dalla norma) è ininfluente; il danno, infatti, ha consistenza allorquando da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma che può tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali.
Tale fattispecie di danno presenta elementi di "pubblicità" per il fatto che colpisce interessi facenti capo alla società o alle espressioni esponenziali ed operative della medesima ed è erariale in quanto la lesione economica ricade sul bilancio dello Stato o di un Ente pubblico. Tale diminuzione si valuta in sede di determinazione del danno e su di essa in seguito può trovare attuazione il potere riduttivo, che nondimeno è stato da taluni considerato come una forma di concorso di colpa.
Non è da escludersi l'esistenza di un danno erariale in caso di vantaggio da parte di una P.A. conseguente all'utilizzo di danari erogato da un altro ente, atteso che, ancorché appaia tutelato l'equilibrio finanziario in difetto di una diretta diminuzione patrimoniale per la collettività, risultano in ogni modo modificate le priorità di spesa fissate dall'ordinamento, con derivanti anomalie prodotte dalla violazione dell'ordine di precedenza dell'esborso, o in ogni caso dall'esigenza di nuovi o più ragguardevoli oneri complessivi a carico del contribuente. In ogni caso la Corte dei Conti ha più volte osservato che il danno risarcibile non può essere determinato in misura pari all'ammontare della somma erogata, essendo questa utilizzabile ad altri fini pubblici, ma deve essere invece valutata in relazione alle disfunzioni prodotte dalla violazione dell'ordine di priorità della spesa.
Il danno risarcibile in sede contabile deve avere i requisiti della certezza, dell'attualità e della concretezza. Essi interagendo tra loro mostrano che il danno è certo, nel momento in cui la sottrazione patrimoniale si sia in tutti i suoi componenti verificata realmente, è attuale, quando esista realmente sia al tempo della proposizione della domanda che al tempo della conclusione, ed è concreto allorquando la perdita economico-patrimoniale non sia solamente presupposta ma si sia effettivamente tradotta in realtà. Il danno, dunque, deve essere certo, effettivo ed attuale.
Non rileva, quindi, il danno meramente presunto, ovvero quello la cui effettività è fondata su pure supposizioni sfornite così di valenza probatoria, salvo che esse non si mostrino gravi, precise e corrispondenti. L'effettività del danno è una componente determinante nondimeno per la decorrenza del termine quinquennale della prescrizione. Nell'individuazione del pregiudizio subito dall'amministrazione, appare indubbiamente determinante l'opera del P.M. e delle prove portate in giudizio da quest'ultimo e dalla difesa, anche se il giudice potrebbe ordinare ulteriori prove come le testimonianze e le consulenze d'ufficio. La patrimonialità effettiva del depauperamento, pur di natura pubblica, ha per conseguenza la sua giuridicità, ovvero l'esclusione della configurabilità di un risarcimento in caso di danno politico, che riguarda la lesione di interessi relativi unicamente al rapporto fiduciario tra rappresentanza politica e popolazione.
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