Danno erariale debiti fuori bilancio Impulso all'azione di responsabilità... "MAGG. AVEVATE REGISTRATO IN BILANCIO LA FIDEIUSSIONE COME DEBITO?"... O X VOI NON E' UN DEBITO...MA SOLO UN ATTO DOVUTO?..."MINOR. VOGLIAMO CONTROLLARE E DENUNCIARE L' EVENTUALI IRREGOLARITA' O REATI?"...E NON FIDARSI DELLE SOLO CHIACCHIERE O DELLE RASSICURAZIONI VERBALI?"..."X' STI SIGNORI SI LAMENTANO MA DI C...NE COMBINANO MOLTE?"...per danno erariale in relazione a debiti fuori bilancio dell'ente pubblico.
Danno erariale debiti fuori bilancio Impulso all'azione di responsabilità per danno erariale in relazione a debiti fuori bilancio dell'ente pubblico. Corte dei Conti, sez. I, 7 maggio 2012, n. 238
Un debito fuori bilancio, che è sempre un debito pagato in ritardo rispetto al momento in cui l'obbligazione è sorta, produce, di solito, danno erariale perché il riconoscimento del debito avviene dietro sentenza di condanna dell'amministrazione ovvero, comunque, su intimazione del creditore.
Il riconoscimento del debito da parte dell'organo politico (nel caso degli enti locali il riconoscimento è intestato al consiglio comunale o provinciale), la sentenza di condanna o anche il solo fatto del ritardo comportano, di regola, il pagamento di spese accessorie per interessi, rivalutazione monetaria, spese legali che, non avendo per l'ente alcuna utilità, costituiscono pacificamente spesa dannosa, diminuzione finanziaria non giustificata da un'utilitas per l'ente (sebbene possa verificarsi in astratto la circostanza per cui il debito fuori bilancio non produca danno, perché, per esempio, il creditore rinuncia agli interessi ed agli accessori, interessandogli il mero pagamento).
Orbene l'azione di responsabilità nei confronti dell'Ente dovrebbe (ma così evidentemente non è quasi mai) essere attivata dalla denuncia della stessa amministrazione danneggiata.
Il riconoscimento del debito da parte dell'organo politico (nel caso degli enti locali il riconoscimento è intestato al consiglio comunale o provinciale), la sentenza di condanna o anche il solo fatto del ritardo comportano, di regola, il pagamento di spese accessorie per interessi, rivalutazione monetaria, spese legali che, non avendo per l'ente alcuna utilità, costituiscono pacificamente spesa dannosa, diminuzione finanziaria non giustificata da un'utilitas per l'ente (sebbene possa verificarsi in astratto la circostanza per cui il debito fuori bilancio non produca danno, perché, per esempio, il creditore rinuncia agli interessi ed agli accessori, interessandogli il mero pagamento).
Orbene l'azione di responsabilità nei confronti dell'Ente dovrebbe (ma così evidentemente non è quasi mai) essere attivata dalla denuncia della stessa amministrazione danneggiata.
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