Risarcimento di danno erariale da parte del Sindaco per aver ...
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28/feb/2012 - Risarcimento di danno erariale da parte del Sindaco per aver ... l'addebito in considerazione principalmente dell'obbligo di valutare, ai sensi dell'art. .... mancanza di una specifica e concreta denuncia di danno, rilevava che il ... Risarcimento di danno erariale da parte del Sindaco per aver assunto un Tecnico esterno Martedì 28 Febbraio 2012 18:47 APPALTI - LAVORI PUBBLICI REPUBBLICA ITALIANA 66/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello
composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo De Marco - Presidente Dott. Nicola Leone - ConsigliereDott.ssa Marta
Tonolo - Consigliere Rel. – Est. Dott. Leonardo Venturini - Consigliere Dott. Bruno Tridico - Consigliere pronuncia la seguente SENTENZA
- sull'appello proposto dal Procuratore regionale rappresentante del pubblico ministero presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, iscritto al n. 37.753 del registro di segreteria,
- sull'appello incidentale iscritto al n. 38.556 del registro di segreteria proposto dal sig. Armando Margani, nato a Balsorano (AQ) il 3/7/1942 ed elettivamente domiciliato in Roccavivi (AQ) Corso Vagnolo n. 197 presso lo studio dell'avvocato Angelo Romiti che lo rappresenta e lo difende,
AVVERSO
la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo n. 260 /2010, depositata in segreteria il 26 aprile 2010; Vista la memoria conclusionale della Procura Generale della Corte dei Conti del 1° giugno 2011 Visti gli altri atti e documenti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 30 novembre 2011, con l'assistenza della sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore consigliere Marta Tonolo, l'avv. Angelo Romiti per il sig. Margani e il vice procuratore generale dott. Francesco D'Amaro; Ritenuto in FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo, condannava il sig. Armando Margani, in qualità di sindaco del Comune di Balsorano, al risarcimento del danno - in favore del predetto ente - di euro 40.000, comprensivi di interessi legali, per aver stipulato un illegittimo contratto di lavoro subordinato con l'ing. Pietro Mazzone.
Al riguardo, veniva evidenziato che il predetto ingegnere era stato assunto dal Comune (a seguito di accordo sottoscritto il 10 settembre 2002) con mansioni, a tempo determinato e parziale, di funzionario tecnico responsabile dell'Ufficio tecnico comunale a decorrere dal 1° ottobre 2002 e che, per tale incarico, della durata di cinque anni, il sig. Mazzone, oltre al normale trattamento economico, aveva percepito (come da delibera di G.C. n. 95 del 10 settembre 2002) un'indennità ad personam di euro 2.000,00 per 12 mensilità a fronte di un'attività lavorativa "con percentuale oraria di lavoro dei 5/6 dell'orario a tempo pieno".
Il Collegio, nel rilevare che il predetto professionista era già stato reclutato negli anni precedenti (delibera di Giunta n. 169 del 22 settembre 1998) e che l'incarico era stato tacitamente prorogato anno per anno con incremento dell'orario lavorativo (nonché protratto negli anni successivi allo scadere del mandato del sindaco Margani), rilevava che l'assunzione - pur facendo espresso riferimento all'art. 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali reso con decreto legislativo n. 267 del 2000 - in realtà non poteva dirsi legittima.
- sull'appello incidentale iscritto al n. 38.556 del registro di segreteria proposto dal sig. Armando Margani, nato a Balsorano (AQ) il 3/7/1942 ed elettivamente domiciliato in Roccavivi (AQ) Corso Vagnolo n. 197 presso lo studio dell'avvocato Angelo Romiti che lo rappresenta e lo difende,
AVVERSO
la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo n. 260 /2010, depositata in segreteria il 26 aprile 2010; Vista la memoria conclusionale della Procura Generale della Corte dei Conti del 1° giugno 2011 Visti gli altri atti e documenti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 30 novembre 2011, con l'assistenza della sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore consigliere Marta Tonolo, l'avv. Angelo Romiti per il sig. Margani e il vice procuratore generale dott. Francesco D'Amaro; Ritenuto in FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo, condannava il sig. Armando Margani, in qualità di sindaco del Comune di Balsorano, al risarcimento del danno - in favore del predetto ente - di euro 40.000, comprensivi di interessi legali, per aver stipulato un illegittimo contratto di lavoro subordinato con l'ing. Pietro Mazzone.
Al riguardo, veniva evidenziato che il predetto ingegnere era stato assunto dal Comune (a seguito di accordo sottoscritto il 10 settembre 2002) con mansioni, a tempo determinato e parziale, di funzionario tecnico responsabile dell'Ufficio tecnico comunale a decorrere dal 1° ottobre 2002 e che, per tale incarico, della durata di cinque anni, il sig. Mazzone, oltre al normale trattamento economico, aveva percepito (come da delibera di G.C. n. 95 del 10 settembre 2002) un'indennità ad personam di euro 2.000,00 per 12 mensilità a fronte di un'attività lavorativa "con percentuale oraria di lavoro dei 5/6 dell'orario a tempo pieno".
Il Collegio, nel rilevare che il predetto professionista era già stato reclutato negli anni precedenti (delibera di Giunta n. 169 del 22 settembre 1998) e che l'incarico era stato tacitamente prorogato anno per anno con incremento dell'orario lavorativo (nonché protratto negli anni successivi allo scadere del mandato del sindaco Margani), rilevava che l'assunzione - pur facendo espresso riferimento all'art. 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali reso con decreto legislativo n. 267 del 2000 - in realtà non poteva dirsi legittima.
1 commento:
riferimento all'art. 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali reso con decreto legislativo n. 267 del 2000 - in realtà non poteva dirsi legittima.
QUANTE VOLTE IL CONSIGLIO COMUNALE O LA GIUNTA HA OTTENUTO CON DOCUMENTO CARTACEO L'OK DELLA LEGITTIMITA'? FORSE NON BASTA DIRE E' UNA SCELTA POLITICA X GIUSTIFICARE LE M...? E NEANCHE IL VOTO ALL'UNANIMITA' DELLA MAGG. O DI TUTTA L'AMMINISTRAZIONE MAGG. E MINOR. UNITE..X' SE IL PROVVEDIMENTO COMUNALI... CONTRASTANO TOTALMENTE O ANCHE PARZIALMENTE CON LE LEGGI E LE REGOLE (DELLO STATO OVVERO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA)O NON E LEGITTIMO..E' NULLO!.. E CHI "VIOLA" CODESTI ATTI NON E' PUNIBILE..ANZI, E' PUNIBILE CHI ILLEGITTIMAMENTE EMETTE PROVVEDIMENTI ILLEGITTIMI..CAPITO SIGNORI "PIRLOZZOLI-FAFIUCHINI?" CHE VI CELATE E VI GIUSTIFICATE CON DIRE: "E' UNA SCELTA POLITICA"..X' E UNA EMERITA SCIOCCHEZZA..
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