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lunedì 7 novembre 2011

REGIONE PIEMONTE INFORMA.....

DIARIO......Novità per lo spandimento dei liquami

Cambiano alcuni aspetti della disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici nelle zone vulnerabili: dal 1° gennaio 2012 sarà in vigore il nuovo regolamento regionale, le cui disposizioni in materia di sospensione sono subito applicabili grazie ad una norma transitoria approvata dalla Giunta regionale per semplificare il quadro dei vincoli agro-ambientali in capo alle aziende agricole ed evitare di applicare regolamenti differenti nel corso della medesima stagione invernale.
Le più importanti novità sono le seguenti:
- per quanto concerne il letame con contenuto di sostanza secca pari o maggiore al 20% e assenza di percolati, distribuito sui prati permanenti o avvicendati, il periodo vietato è tra il 15 dicembre e il 15 gennaio (la durata del divieto scende dunque da 90 a 30 giorni);
- per quanto riguarda l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% come azoto ammoniacale, il periodo vietato è tra il 15 dicembre e il 15 gennaio (anche in questo caso la durata scende da 90 a 30 giorni);
- il periodo di applicazione del divieto per quanto riguarda le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% avverrà dal 1° novembre al 28 febbraio.
"Oltre ad essere in linea con le direttive europee, il nuovo regolamento - commenta l'assessore regionale all'Agricoltura, Claudio Sacchetto - risponde all'esigenza continuamente perseguita dall'assessorato di semplificare il quadro normativo. In secondo luogo, la norma transitoria permette di poter applicare fin da subito i criteri previsti: non avrebbe avuto alcun senso far valere la vecchia normativa fino al 31 dicembre per poi avviare la nuova a gennaio. Dunque, le sospensioni invernali sono già attive adesso. Dal punto di vista pratico le novità sono davvero positive, con una vigorosa diminuzione dei periodi di divieto in alcune specifiche circostanze prima non contemplate e con il posticipo del divieto in altre situazioni".
redazione
25 ottobre 2011
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