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sabato 7 giugno 2008

IL Comune di San Giusto Canavese e le Esenzioni ICI : Cosa dovrebbe dire e non dice

ECCO COME GLI ALTRI COMUNI PUBBLICANO LE NUOVE NORME ICI COSA, INVECE,IL COMUNE DI SAN GIUSTO PUBBLICA A DIFFERENZA





Le indicazioni chiare del comune di Caluso sul sito Internet





http://www.comune.caluso.to.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=568&cid=75&ent=main





IL nostro bene amato comune cosa si limita a pubblicare.... sul sito internet

http://www.comune.sangiustocanavese.to.it/index.asp



Le differenze di comunicazione ai contribuenti-cittadini, sono dinuovo evidenti. In questo caso pero' tocca le tasche dei Sangiustesi che non vengono adeguatamente e tempestivamente informati della possibilita' di totale esenzione della imposta comunale sugli immobili ( I.C.I)

Perche' gli anziani che vivono in istituti di ricovero a Caluso non pagano nulla e a San Giusto SI?;

Perche' a San Giusto un genitore che cede ad uso gratuito la casa al figlio deve pagare l'ICI, mentre a Caluso NO?

Perche' a Caluso l'Amministrazione lavora per il Cittadino, mentre a San Giusto si tende a lasciare il Cittadino allo scuro non dando notizie sulle opportunita' che ci sono che fanno risparmiare dei soldi?

L'ICI è solo un esempio.

Come possiamo vedere dai post precedenti le relazioni esterne lasciano sempre a desiderare...

Grazie della rinnovata trasparenza ...... Grazie


Dai giornali

NORME&TRIBUTI
ILSOLE24ORE.COM > Norme e Tributi
L'esenzione Ici per l'abitazione principale sta assumendo sempre più una geometria variabile.


La risoluzione n. 12 delle Finanze ha voluto, infatti, dar valore a tutte le delibere locali, a condizione che abbiano natura regolamentare.

Questi riguardano l'immobile in uso gratuito a parenti e l'unità in proprietà di anziani e disabili, residenti in istituti di ricovero. .Per effetto della risoluzione, dunque, possono fruire del beneficio, per esempio, immobili locati a soggetti che li adibiscono ad abitazione principale; unità in uso gratuito ad affini, e non solo a parenti; beni dei contribuenti che, per espressa disposizione normativa, hanno l'obbligo di risiedere nel comune sede di lavoro (per esempio militari e forze di polizia). Ciò che rileva è che si tratti di previsioni di assimilazione, a contenuto regolamentare.Non è sempre agevole, però, distinguere ciò che ha contenuto regolamentare. Per esempio, la semplice adozione della medesima aliquota Ici dell'abitazione principale per una casa concessa in uso gratuito, a valere per il solo esercizio di competenza, disposta nella delibera annuale sulle aliquote, non dovrebbe avere portata normativa. Ugualmente, l'adozione di un'aliquota ridotta per i contratti di affitto "concordati". Occorre, inoltre, prestare attenzione agli adempimenti richiesti a livello locale. Così, se il regolamento comunale ha assimilato, ponendo la condizione che il contribuente presenti un'istanza entro un termine o disponendo che il parente che usa l'abitazione acquisisca la residenza nell'immobile, l'esenzione sarà subordinata al rispetto della procedura.Le pertinenze La risoluzione n. 12 conferma che il beneficio si estende automaticamente alle pertinenze dell'abitazione principale. Ne consegue che è ininfluente il fatto che la pertinenza sia autonomamente accatastata rispetto all'abitazione principale, purchè la prima sia destinata a servizio durevole dell'abitazione. Le Finanze, inoltre, richiamando un parere del Consiglio di Stato, sostengono che i comuni hanno il potere di adottare un regolamento sulle pertinenze. Questo regolamento ha la funzione di limitare la nozione di pertinenza, sia sotto il profilo delle categorie catastali che del loro numero massimo. Per esempio, il comune potrebbe aver deliberato che le pertinenze dell'abitazione devono essere accatastate come garage, cantine e posti auto, in un numero massimo di due. Ciò che il comune non può fare è escludere del tutto le pertinenze dai benefici dell'abitazione principale.


La risoluzione n. 12 afferma che,ai fini dell'esenzione Ici,rilevano gli eventuali regolamenti adottati a livello locale.
Ne consegue pertanto che:
• se il comune non ha approvato regolamenti, le pertinenze dovranno essere individuate sulla base dei soli criteri civilistici, qualunque sia il numero e l'accatastamento;
• se il comune ha approvato il regolamento, l'esenzione potrà essere applicata alle sole unità immobiliari che rientrano nei limiti della delibera locale.



Scarfiotti

Argomento aperto inviando una mail : segreteria.tapparoudc.tapparoudc@blogger.com

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