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lunedì 2 settembre 2013

Art. 290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali

Cosa prevede la Legge Italiana
Riportiamo gli articoli del Codice Penale potenzialmente interessati e che se applicati (il dubbio è "quando") possono comportare problemi giudiziari.
Art. 290 Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
Chiunque pubblicamente (1) vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l'ordine giudiziario

Altre norme del codice penale prevedono varie fattispecie di vilipendio (es. artt. 290, 414, 415 c.p.). Al riguardo è opportuno sottolineare che la giurisprudenza ha chiarito che vilipendere non significa criticare, ma "dileggiare o disprezzare pubblicamente" [34] e che ad integrare  essil delitto in parola è sufficiente qualsiasi espressione o rappresentazione avente idoneità a menomare il prestigio della vittima,endo pertanto irrilevante accertare se l'offesa sia stata arrecata con riferimento alle funzioni inerenti la carica rivestita o in relazione alla persona privata


1 commento:

BUGIARDO? ha detto...

"GIO DA QUANTO SI LEGGE QUI BASTA VERAMENTE POCO PER FINIRE NELLA MERDA,,,MA TU NON LO SEI ANCORA ABBASTANZA CHE CONTINUI A DIRE MINCHIATE SUI GIORNALI PUNTUALMENTE SMENTITE,,,QUANDO MAI IMPARERAI A TENER LA BOCCA CHIUSA?,,,PERCHE' INGUAI ANCHE I TUOI FASOI CHE NON HANNO ANCORA CAPITO CHE SEI "inaffidabile?" E CONTA "palle?",,,E IMPERTERRITI CONTINUANO AD ALZARE LA MANINA E POI CADONO DAL PERO PERCHE' CONDANNATI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,