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mercoledì 31 luglio 2013

Notizie relative a spread oggi

ANSA.it
  1. Spread Btp-Bund anche oggi a 274 punti
    SoldiOnline.it ‎- di Edoardo Fagnani ‎- 51 minuti fa
    Invariato lo spread tra il Btp e il Bund con scadenza a dieci anni. La differenza di rendimento tra il titolo italiano (Btp maggio 2023) e quello ...

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Relazione del Dr. Tommaso Parisi, Magistrato della Corte dei Conti, sul tema “La responsabilità amministrativa e contabile degli agenti pubblici: profili sostanziali e processuali”. Intervento del 15.11.2007. "GIO', SO', MAGGIORANZA LEGGETE ED INFORMATEVI DA CHI VERAMENTE SA! X' SIETE IN CACCA E FORSE NON VE NE RENDETE CONTO: (quando si è nella m..se non ci si muove piu' che bene si puzza sempre di piu' ?)"

primo anno di corso - a.a. 2007/08 – Elementi di contabilità di Stato e degli Enti pubblici
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA  SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
Relazione del Dr. Tommaso Parisi, Magistrato della Corte dei Conti, sul tema "La responsabilità amministrativa e contabile degli agenti pubblici: profili sostanziali e processuali". Intervento del 15.11.2007.SOMMARIO: A. PROFILI SOSTANZIAI: 1. Quadro normativo di riferimento. – 2. La giurisdizione della Corte dei Conti. – 3. La responsabilità contabile in senso stretto. – 4. La responsabilità amministrativa. – 5. Intrasmissibilità dell'obbligazione risarcitoria. – 6. Natura della responsabilità.– 7. I due presupposti della giurisdizione della Corte dei Conti. – 8. Gli elementi strutturali dell'illecito. – 9. L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.– 10. Condotta e parziarietà dell'obbligazione risarcitoria. – 11. Il danno in generale e particolari fattispecie di nocumento. – 12. Compensazione del vantaggio con il danno. – 13. Esimente politica. – 14. Danno indiretto. – 15.Nesso causale ed elemento soggettivo.– 16. Obbligo di denuncia del danno e prescrizione. B. PROFILI PROCESSUALI: 1. Potere sindacatorio. – 2.Rapporti con altri giudizi. – 3. La competenza territoriale.– 4. Istruttoria del Pubblico Ministero contabile. – 5. Invito a dedurre. – 6. Procedimento monitorio. – 7. Potere riduttivo. – 8. Sequestro conservativo. – 9. Azione revocatoria. – 10. Patteggiamento contabile. – 11. Rimborso delle spese legali. –12. Esecuzione delle Sentenze di condanna.

martedì 30 luglio 2013

"X I pirla di s:g:? CHE ALZANO LA MANINA E VOTANO SEMPRE A FAVORE?" LEGGETE E RIFLETTETE la circostanza per cui il debito fuori bilancio non produca danno, perché, per esempio, il creditore rinuncia agli interessi ed agli accessori, interessandogli il mero pagamento). Orbene l'azione di responsabilità nei confronti dell'Ente dovrebbe (ma così evidentemente non è quasi mai) essere attivata dalla denuncia della stessa amministrazione danneggiata

Emblem of Italy.svgIl riconoscimento del debito da parte dell'organo politico (nel caso degli enti locali il riconoscimento è intestato al consiglio comunale o provinciale), la sentenza di condanna o anche il solo fatto del ritardo comportano, di regola, il pagamento di spese accessorie per interessi, rivalutazione monetaria, spese legali che, non avendo per l'ente alcuna utilità, costituiscono pacificamente spesa dannosa, diminuzione finanziaria non giustificata da un'utilitas per l'ente (sebbene possa verificarsi in astratto la circostanza per cui il debito fuori bilancio non produca danno, perché, per esempio, il creditore rinuncia agli interessi ed agli accessori, interessandogli il mero pagamento).
Orbene l'azione di responsabilità nei confronti dell'Ente dovrebbe (ma così evidentemente non è quasi mai) essere attivata dalla denuncia della stessa amministrazione danneggiata

Brava Giogi ...ascoltare i cittadini...ti rende meno presuntuosa .. Il frutteto ringrazia

"INAUGURATO UN NUOVO UFFICIO AL SERVIZIO DEL CITTADINO A S.G.?"---E IO PAGO---PAGO E PAGO?---

ESTATE 2013 Ballo di Gruppo per tutti "IL BALLO DEL PASTICCIO"

una musica che non ti lascia fermo,  sei belle ragazze insegnano i passi,  video semplice,  pulito,   divertente e per tutti.
link versione italiana : IL BALLO DEL PASTICCIO http://www.youtube.com/watch?v=DSXF3GzhPPs link versione francese
LA DANSE POUR S'AMUSER   "Pagaymèguè" http://www.youtube.com/watch?v=Fob4D31Zuio

Il danno all'immagine della pubblica amministrazione (i soggetti agenti; l'elemento psicologico; il nesso di causalità, l'oggetto e la prova del danno; i rapporti tra giudizio contabile e giudizio penale; la responsabilità solidale; ecc.) " AMMINISTRATORI DI S.G. (di chi è la colpa, chi paga davvero?)..E' VOSTRO DOVERE INFORMARVI E NON SEMPRE E SOLO ASCOLTARE (cattivi maestri).. E X NON VOTARE SEMPRE A MUZZO?"...

  1. Il danno all'immagine della Pa: di chi è la colpa, chi paga davvero

    www.goleminformazione.it/.../danno-erariale-responsabilita-contabile.ht...
    29/gen/2013 - Il tema del danno all'immagine della pubblica amministrazione rappresenta una delle “nuove frontiere” del danno erariale, espressione ...

    Il danno all'immagine della pubblica amministrazione

    HALLEY Editrice, 2004 - 199 pagine
    Il lavoro prende in esame le varie forme di danno riconosciute e garantite dal nostro ordinamento, illustrando le principali caratteristiche del danno all'immagine della pubblica amministrazione. In appendice si segnala una rassegna giurisprudenziale delle principali decisioni adottate sul tema dai giudici contabili. L'opera esamina la nozione di danno (la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il danno patrimoniale e non, morale, biologico, esistenziale) soffermandosi in particolare sul danno all'immagine della pubblica amministrazione (il danno all'immagine delle persone giuridiche e della pubblica amministrazione; i soggetti agenti; l'elemento psicologico; il nesso di causalità, l'oggetto e la prova del danno; i rapporti tra giudizio contabile e giudizio penale; la responsabilità solidale; ecc.

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"GIO' E COMPARI LEGGETE ED AFFINATE LA VOSTRA POCA CULTURA POLITICA-GIURISPRUDENZIALE?" ---"PARE CHE NE TENETE TANTO DI BISOGNO?"---

Sotto il profilo dell'esistenza del danno, l'esteriore regolarità della condotta causativa dell'evento (intesa come esercizio di una facoltà o di un obbligo posto dalla norma) è ininfluente; il danno, infatti, ha consistenza allorquando da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma che può tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali.
Tale fattispecie di danno presenta elementi di "pubblicità" per il fatto che colpisce interessi facenti capo alla società o alle espressioni esponenziali ed operative della medesima ed è erariale in quanto la lesione economica ricade sul bilancio dello Stato o di un Ente pubblico. Tale diminuzione si valuta in sede di determinazione del danno e su di essa in seguito può trovare attuazione il potere riduttivo, che nondimeno è stato da taluni considerato come una forma di concorso di colpa.
Non è da escludersi l'esistenza di un danno erariale in caso di vantaggio da parte di una P.A. conseguente all'utilizzo di danari erogato da un altro ente, atteso che, ancorché appaia tutelato l'equilibrio finanziario in difetto di una diretta diminuzione patrimoniale per la collettività, risultano in ogni modo modificate le priorità di spesa fissate dall'ordinamento, con derivanti anomalie prodotte dalla violazione dell'ordine di precedenza dell'esborso, o in ogni caso dall'esigenza di nuovi o più ragguardevoli oneri complessivi a carico del contribuente. In ogni caso la Corte dei Conti ha più volte osservato che il danno risarcibile non può essere determinato in misura pari all'ammontare della somma erogata, essendo questa utilizzabile ad altri fini pubblici, ma deve essere invece valutata in relazione alle disfunzioni prodotte dalla violazione dell'ordine di priorità della spesa.
Il danno risarcibile in sede contabile deve avere i requisiti della certezza, dell'attualità e della concretezza. Essi interagendo tra loro mostrano che il danno è certo, nel momento in cui la sottrazione patrimoniale si sia in tutti i suoi componenti verificata realmente, è attuale, quando esista realmente sia al tempo della proposizione della domanda che al tempo della conclusione, ed è concreto allorquando la perdita economico-patrimoniale non sia solamente presupposta ma si sia effettivamente tradotta in realtà. Il danno, dunque, deve essere certo, effettivo ed attuale.
Non rileva, quindi, il danno meramente presunto, ovvero quello la cui effettività è fondata su pure supposizioni sfornite così di valenza probatoria, salvo che esse non si mostrino gravi, precise e corrispondenti. L'effettività del danno è una componente determinante nondimeno per la decorrenza del termine quinquennale della prescrizione. Nell'individuazione del pregiudizio subito dall'amministrazione, appare indubbiamente determinante l'opera del P.M. e delle prove portate in giudizio da quest'ultimo e dalla difesa, anche se il giudice potrebbe ordinare ulteriori prove come le testimonianze e le consulenze d'ufficio. La patrimonialità effettiva del depauperamento, pur di natura pubblica, ha per conseguenza la sua giuridicità, ovvero l'esclusione della configurabilità di un risarcimento in caso di danno politico, che riguarda la lesione di interessi relativi unicamente al rapporto fiduciario tra rappresentanza politica e popolazione.

lunedì 29 luglio 2013

METEO

..."GIO' E COMPANI VEDETE UN PO' QUESTO ESEMPIO (calabrese) NON E' SIMILE, SE NON UGUALE ALLA VOSTRA CONDANNA... DI PAGARE LA FIDEIUSSIONE?",,, CIOE' ( la deminutio patrimonii, ovvero il momento del depauperamento delle finanze pubbliche),,,"OVVERO=DOVETE PAGARE IL DEBITO DI TASCA VOSTRA,,,CARI !",,,.

L'obbligo di denuncia danno erariale -Le istruzioni della Procura ...

www.paologros.net/t668-l-obbligo-di-denuncia-danno-erariale-le-istruzi...
Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali ... Si richiama l'attenzione sul fatto che i dirigenti responsabili delle strutture ... forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito con la legge n

Eugenio Mele, La responsabilità civile e penale dei funzionari dell ...

www.diritto.it/sentenze/tarmarche/mele.html
Pensiamo ad un reato tipico contro la pubblica amministrazione: il peculato: un giornalaio ... perché il soggetto che comunque commette questo reato ha la detenzione ... Una volta, quando c'era il possesso materiale di denaro, la cosa poteva ..... attrezzi la porta alla depositaria comunale, io subisco sicuramente un danno...
.Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria Sentenza 23 settembre 2009, n. 714 – Pre.Maria Teresa Arganelli - Giudice, Rossella Scerbo - Giudice relatore Consigliere, Domenico Guzzi. Danno erariale – Attualità - Sentenza di condanna, Deminutio patrimonii - Sentenza in giudicato. Il danno erariale, quale oggettivo elemento di differenziazione tra laresponsabilità amministrativa generica (per danno) e quella c.d. tipizzata (di tipo sanzionatorio), deve sussistere al momento della proposizione della domanda attorea nella sua triplice veste data dall'effettività, concretezza ed attualità. In particolare per quanto concerne il requisito dell'attualità, nel caso di danno erariale indiretto, qual è appunto quello derivante da una sentenza civile di condanna dell'amministrazione in favore di un terzo danneggiato, la deminutio patrimonii, ovvero il momento del depauperamento delle finanze pubbliche, viene fatto coincidere non già con l'effettivo pagamento del debito, bensì con il passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale che ne fissa l'obbligazione.

PICCOLO ESEMPIO DI "incapacita', anomalia, superficialita' ECC. ..di un sindaco?"..."GIO' X CASO NON RISCONTRI QUALCHE ANALOGIE COL TUO OPERARE?"..."AI PAPAVER CREDULONI DI S.G., CHE SEMPRE ALZANO LA MANINA SENZA CAPIRE?"..."LEGGETE, FORSE SIETE COINVOLTI ANCHE VOI CHE AVETE SEMPRE VOTATO A FAVORE DELLE C...DELLA GIO'?"..."qual'e' il problema, cacciate il grano pure voi cosi come avete condiviso, appoggiato, votato le delibere...condividete pure il risarcimento"..."SIETE GRANDI E VACCINATI C...VOSTRI?"...BUONA FORTUNA RAGAZZI!...

Risarcimento di danno erariale da parte del Sindaco per aver ...

www.unitel.it › ArticoliLavori Pubblici e Appalti
28/feb/2012 - Risarcimento di danno erariale da parte del Sindaco per aver ... l'addebito in considerazione principalmente dell'obbligo di valutare, ai sensi dell'art. .... mancanza di una specifica e concreta denuncia di danno, rilevava che il ...

Risarcimento di danno erariale da parte del Sindaco per aver assunto un Tecnico esterno Martedì 28 Febbraio 2012 18:47 APPALTI - LAVORI PUBBLICI REPUBBLICA ITALIANA   66/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                            LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello
composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo De Marco - Presidente Dott. Nicola Leone - ConsigliereDott.ssa Marta
Tonolo - Consigliere Rel. – Est. Dott. Leonardo Venturini - Consigliere Dott. Bruno Tridico - Consigliere pronuncia la seguente SENTENZA
- sull'appello proposto dal Procuratore regionale rappresentante del pubblico ministero presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo, iscritto al n. 37.753 del registro di segreteria,
- sull'appello incidentale iscritto al n. 38.556 del registro di segreteria proposto dal sig. Armando Margani, nato a Balsorano (AQ) il 3/7/1942 ed elettivamente domiciliato in Roccavivi (AQ) Corso Vagnolo n. 197 presso lo studio dell'avvocato Angelo Romiti che lo rappresenta e lo difende,
AVVERSO
la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo n. 260 /2010, depositata in segreteria il 26 aprile 2010; Vista la memoria conclusionale della Procura Generale della Corte dei Conti del 1° giugno 2011 Visti gli altri atti e documenti di causa; Uditi alla pubblica udienza del 30 novembre 2011, con l'assistenza della sig.ra Gerarda Calabrese, il relatore consigliere Marta Tonolo, l'avv. Angelo Romiti per il sig. Margani e il vice procuratore generale dott. Francesco D'Amaro; Ritenuto in FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo, condannava il sig. Armando Margani, in qualità di sindaco del Comune di Balsorano, al risarcimento del danno - in favore del predetto ente - di euro 40.000, comprensivi di interessi legali, per aver stipulato un illegittimo contratto di lavoro subordinato con l'ing. Pietro Mazzone.
Al riguardo, veniva evidenziato che il predetto ingegnere era stato assunto dal Comune (a seguito di accordo sottoscritto il 10 settembre 2002) con mansioni, a tempo determinato e parziale, di funzionario tecnico responsabile dell'Ufficio tecnico comunale a decorrere dal 1° ottobre 2002 e che, per tale incarico, della durata di cinque anni, il sig. Mazzone, oltre al normale trattamento economico, aveva percepito (come da delibera di G.C. n. 95 del 10 settembre 2002) un'indennità ad personam di euro 2.000,00 per 12 mensilità a fronte di un'attività lavorativa "con percentuale oraria di lavoro dei 5/6 dell'orario a tempo pieno".
Il Collegio, nel rilevare che il predetto professionista era già stato reclutato negli anni precedenti (delibera di Giunta n. 169 del 22 settembre 1998) e che l'incarico era stato tacitamente prorogato anno per anno con incremento dell'orario lavorativo (nonché protratto negli anni successivi allo scadere del mandato del sindaco Margani), rilevava che l'assunzione - pur facendo espresso riferimento all'art. 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali reso con decreto legislativo n. 267 del 2000 - in realtà non poteva dirsi legittima.

CAMPO SPORTIVO: "GIO' LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE?,,,FORSE, (NEL VIDEO DEL CONSLIO,) ERANO QUESTI IL LAVORI URGENTI, PERICOLOSI E DOVUTI X LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA?",,,"(PALI MARCI, ROTTI, INCLINATI...LASTRE SFONDATE, DETERIORATE ECC,,,MAGARI E' IL MURO DI CINTA ERA IL VERO PERICOLO DEL CERUTTI?,,,,DOVE VERAMENTE BISOGNAVA INTERVENIRE X LA SICUREZZA STADIO?,,,E NON SUI PLINTO E SU ALTRO CHE SERVIVANO A RENDERE IL CAMPO AGIBILE X LA FEDERAZIONE CALCIO X UNA SQUADRA PROFESSIONISTICA,,,E NON LA VERA SICUREZZA DEI CITTADINI?)"


" (EHI PISTOLA?),,,IN QUALE BILANCIO E SOTTO A CHE VOCE AVETE REGISTRATO IA FIDEIUSSIONE=DEBITO RITENUTO (concreto e reale) FINCHE' NON VIENE PAGATO DAL DAL DEBITORE...SOLO ALLORA IL DEBITO SCOMPARE E NON DEVE PIU' ESSERE REGISTRATO COME TALE?"


Danno erariale debiti fuori bilancio Impulso all'azione di responsabilità... "MAGG. AVEVATE REGISTRATO IN BILANCIO LA FIDEIUSSIONE COME DEBITO?"... O X VOI NON E' UN DEBITO...MA SOLO UN ATTO DOVUTO?..."MINOR. VOGLIAMO CONTROLLARE E DENUNCIARE L' EVENTUALI IRREGOLARITA' O REATI?"...E NON FIDARSI DELLE SOLO CHIACCHIERE O DELLE RASSICURAZIONI VERBALI?"..."X' STI SIGNORI SI LAMENTANO MA DI C...NE COMBINANO MOLTE?"...per danno erariale in relazione a debiti fuori bilancio dell'ente pubblico.

Danno erariale debiti fuori bilancio Impulso all'azione di responsabilità per danno erariale in relazione a debiti fuori bilancio dell'ente pubblico. Corte dei Conti, sez. I, 7 maggio 2012, n. 238

Danno erariale debiti fuori bilancioUn debito fuori bilancio, che è sempre un debito pagato in ritardo rispetto al momento in cui l'obbligazione è sorta, produce, di solito, danno erariale perché il riconoscimento del debito avviene dietro sentenza di condanna dell'amministrazione ovvero, comunque, su intimazione del creditore.
Il riconoscimento del debito da parte dell'organo politico (nel caso degli enti locali il riconoscimento è intestato al consiglio comunale o provinciale), la sentenza di condanna o anche il solo fatto del ritardo comportano, di regola, il pagamento di spese accessorie per interessi, rivalutazione monetaria, spese legali che, non avendo per l'ente alcuna utilità, costituiscono pacificamente spesa dannosa, diminuzione finanziaria non giustificata da un'utilitas per l'ente (sebbene possa verificarsi in astratto la circostanza per cui il debito fuori bilancio non produca danno, perché, per esempio, il creditore rinuncia agli interessi ed agli accessori, interessandogli il mero pagamento).
Orbene l'azione di responsabilità nei confronti dell'Ente dovrebbe (ma così evidentemente non è quasi mai) essere attivata dalla denuncia della stessa amministrazione danneggiata.

Danno erariale di Michele Iaselli

Danno erariale
AltalexPedia, voce agg. al 28.06.2012 (Michele Iaselli)
Categoria: Diritto Amministrativo      Danno erariale

Il danno erariale consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994), o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante), così come disposto dall'art. 1223 c.c. Nel caso di concorso di colpa dell'Amministrazione è prevista una diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono scaturite (art. 1227 c.c.).
  
Il danno di cui dà notizia la Corte dei Conti non emerge solo a fronte di una condotta "contra ius", ma può riscontrarsi anche nel momento in cui ci si trovi di fronte ad una condotta che, pur prevista da specifiche regole, si palesi inopportuna in riferimento a norme o principi giuridici generali di grado maggiore, o non conforme all'ottenimento di esiti utili, e causa di dispendio o di perdita di pubbliche risorse.
In merito è tornata sul punto anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 4511/06) affermando che il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e l'incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l'ente pubblico, di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile.
Sotto il profilo dell'esistenza del danno, l'esteriore regolarità della condotta causativa dell'evento (intesa come esercizio di una facoltà o di un obbligo posto dalla norma) è ininfluente; il danno, infatti, ha consistenza allorquando da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma che può tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali.
Tale fattispecie di danno presenta elementi di "pubblicità" per il fatto che colpisce interessi facenti capo alla società o alle espressioni esponenziali ed operative della medesima ed è erariale in quanto la lesione economica ricade sul bilancio dello Stato o di un Ente pubblico. Tale diminuzione si valuta in sede di determinazione del danno e su di essa in seguito può trovare attuazione il potere riduttivo, che nondimeno è stato da taluni considerato come una forma di concorso di colpa.
Non è da escludersi l'esistenza di un danno erariale in caso di vantaggio da parte di una P.A. conseguente all'utilizzo di danari erogato da un altro ente, atteso che, ancorché appaia tutelato l'equilibrio finanziario in difetto di una diretta diminuzione patrimoniale per la collettività, risultano in ogni modo modificate le priorità di spesa fissate dall'ordinamento, con derivanti anomalie prodotte dalla violazione dell'ordine di precedenza dell'esborso, o in ogni caso dall'esigenza di nuovi o più ragguardevoli oneri complessivi a carico del contribuente. In ogni caso la Corte dei Conti ha più volte osservato che il danno risarcibile non può essere determinato in misura pari all'ammontare della somma erogata, essendo questa utilizzabile ad altri fini pubblici, ma deve essere invece valutata in relazione alle disfunzioni prodotte dalla violazione dell'ordine di priorità della spesa.
Il danno risarcibile in sede contabile deve avere i requisiti della certezza, dell'attualità e della concretezza. Essi interagendo tra loro mostrano che il danno è certo, nel momento in cui la sottrazione patrimoniale si sia in tutti i suoi componenti verificata realmente, è attuale, quando esista realmente sia al tempo della proposizione della domanda che al tempo della conclusione, ed è concreto allorquando la perdita economico-patrimoniale non sia solamente presupposta ma si sia effettivamente tradotta in realtà. Il danno, dunque, deve essere certo, effettivo ed attuale.
Non rileva, quindi, il danno meramente presunto, ovvero quello la cui effettività è fondata su pure supposizioni sfornite così di valenza probatoria, salvo che esse non si mostrino gravi, precise e corrispondenti. L'effettività del danno è una componente determinante nondimeno per la decorrenza del termine quinquennale della prescrizione. Nell'individuazione del pregiudizio subito dall'amministrazione, appare indubbiamente determinante l'opera del P.M. e delle prove portate in giudizio da quest'ultimo e dalla difesa, anche se il giudice potrebbe ordinare ulteriori prove come le testimonianze e le consulenze d'ufficio. La patrimonialità effettiva del depauperamento, pur di natura pubblica, ha per conseguenza la sua giuridicità, ovvero l'esclusione della configurabilità di un risarcimento in caso di danno politico, che riguarda la lesione di interessi relativi unicamente al rapporto fiduciario tra rappresentanza politica e popolazione.
L'elaborazione del concetto di danno erariale alla base dei giudizi di responsabilità delle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti è significativamente cambiata nel tempo, accompagnando l'evoluzione normativa e giurisprudenziale di questo tipo di giurisdizione.
Il risarcimento del danno, facendo emergere un tertium genus di danno determinabile ex se in quanto procurato al valore della persona in se stessa valutata (danno all'immagine), è andato estendendosi in direzione della salvaguardia di danni che si sottraggono all'alternativa tra il danno patrimoniale ed il danno morale, vale a dire negli interessi di chi ne è titolare. Questa figura di danno è suscettibile di liquidazione in termini compensativi ed è inquadrabile nell'ambito del generale principio di danno pubblico sottoposto alla Giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 103, 2° comma Cost. (sentenza n. 304/2005 del 9 febbraio 2005 – Sez. giurisdizionale Veneto).
In tale ambito la figura del danno all'immagine dell'ente pubblico, a cominciare dalla sentenza n. 31 del 24 marzo 1994 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia, è stata una delle questioni più analizzate e incerte tra le questioni trattate nei giudizi di responsabilità avanti alla Corte dei Conti.
In numerose sentenze infatti la Corte dei Conti ha chiarito che la lesione dell'immagine è un effetto diretto ed immediato dell'accertamento dell'abuso della pubblica funzione che causa, secondo comune esperienza, un deterioramento del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e l'istituzione pubblica, la quale viene percepita come entità non affidabile, talvolta finanche nemica, finita nelle mani di soggetti dediti a perseguire soltanto illeciti interessi particolari (Corte Conti, sez. II, sentenza 26/01/04, n. 27/A).
Infatti, rientrano a pieno titolo tra gli interessi collettivi l'interesse primario al buon andamento della funzione amministrativa, la sua gestione in maniera efficace, efficiente ed economica, che, se pregiudicati, determinano quella lesione d'immagine (danno-evento) che la Corte dei Conti ha studiato a fondo, definendone anche i punti di riferimento per la determinazione degli importi occorrenti per il ripristino del prestigio leso.
Si è affermata nella giurisprudenza della Corte dei Conti anche la figura di un danno da tangente, ritenendosi che l'esistenza di tangenti negli appalti pubblici finisce per scaricare le stesse nei maggiori costi che l'opera pubblica comporterà, prima per l'impresa con un aumento del prezzo finale e in definitiva in un maggior costo conclusivo per l'ente e per la comunità, rispetto al caso di normali gare in concorrenza tra le ditte interessate, non falsate dal versamento di tangenti. Di conseguenza, laddove appaiano essersi accertate le tangenti, si è considerato presuntivamente un danno da tangente da liquidare dai responsabili all'ente pubblico in via equitativa ex art. 1226 c.c., con una cifra non al di sotto dell'importo oggetto di illecita retribuzione tangentizia (Corte Conte, sez. I centrale, sentenza 17/11/05, n. 377/A).
Un'ulteriore ipotesi tracciata dalla più recente giurisprudenza contabile di danno erariale da parte dei dipendenti di pubbliche amministrazioni è quella del danno da disservizio. Esso secondo i giudici contabili deriva, da un lato, secondo i principi propri del rapporto di ufficio, di servizio e di lavoro dell'amministratore, dell'agente e del dipendente pubblico dall'accertata grave inadempienza della prestazione, per un certo periodo di tempo, ed è perciò sicuramente pari alla non giustificata retribuzione, indennità o analoghi emolumenti percepiti dai predetti soggetti. Dall'altro lato, però, tenuto conto che l'accertato grave inadempimento di cui si discute si inserisce in un particolare modello organizzativo complesso di una Amministrazione Pubblica l'omissione o commissione causativa di detto danno per dolo o per colpa grave incide negativamente sul generale funzionamento del servizio, creando un indubbio "disservizio", che determina anche un ulteriore danno patrimoniale risarcibile per quanto attiene ai costi generali sopportati dalla P.A. in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione pubblica (Corte Conti, sez. giurisdiz. Umbria, sentenza 20/09/05, n. 346).
Nell'ambito dei danni non patrimoniali rientra l'ipotesi di danno erariale derivante dal "mobbing" nel pubblico impiego, ovverosia dalla sottoutilizzazione e marginalizzazione di alcune unità di personale. E' stato ritenuto in proposito che in termini civilistici, la responsabilità del datore di lavoro vale a dire l'incidenza del mobbing sul contratto di lavoro deriva dalla violazione di quella norma di cui all'art. 2087 c.c. che impone di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori; tale norma si assume contrattualizzata indipendentemente da una specifica previsione delle parti, e genera una responsabilità, in capo al datore di lavoro, di risarcire il danno sia al patrimonio professionale (danno da dequalificazione) sia alla personalità morale e alla salute latamente intesa (danno biologico e neurobiologico) subiti dal lavoratore, essendo indubbio che l'obbligo previsto dalla disposizione contenuta nell'art. 2087 c.c. non è circoscritto al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, ma si estende anche al dovere di astenersi da comportamenti lesivi dell'integrità psicofisica del lavoratore (Corte Conti, sez. III, sentenza 25/10/2005, n. 623).
Una nuova figura, fatta propria dalla giurisprudenza civilistica, è quella del danno da perdita di "chance" che viene considerata come il venir meno della possibilità di conseguire da parte dell'Amministrazione, secondo l'id quod plerumque accidit, offerte più vantaggiose, dando luogo alla conseguente concreta produzione di un danno ingiusto cui l'ordinamento positivo collega un'obbligazione di risarcimento (Corte Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige, sentenza 22/11/2005, n. 80).
La perdita di chance consiste, pertanto, nella perdita della possibilità sia di ottenere un risultato utile economico più favorevole (ossia un'entrata, come probabilità effettiva e congrua) sia di conseguire un minore esborso mediante la riduzione dei prezzi negoziati. In entrambi i casi si verifica una lesione del diritto all'integrità del patrimonio da accertare sulla base di elementi frutto di giudizio di tipo prognostico, secondo il calcolo delle probabilità (Corte Conti, sez. giur. Lazio, sentenza 13/12/05, n. 2921).
/ danno erariale / pubblica amministrazione / Michele Iaselli

domenica 28 luglio 2013

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dottrina >>Il danno all'immagine della pubblica amministrazione va risarcito anche in ipotesi di reato comune commesso da pubblici dipendenti    Nota a Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Toscana, Sentenza 18 marzo 2011, n. 90     "In tema di interpretazione dell'art. 17, comma 30 ter.d.l. n. 78/2009 , l'art. 17, comma ter d.l. n. 78/2009 va interpretato nel senso che non esclude la tutela del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante da reato comune in quanto l'art. 7 della legge n. 97 del 2001 va interpretato nel senso che la sussistenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna si pone solo quale mera condizione per l'esercizio dell'azione contabile per danno derivante da reato contro la P.A."

Dott.ssa Nadia Laface 


è proprio vero che di certe "merde" non ci si libera MAI! Bravo Alfano, continua così

sabato 27 luglio 2013

MATRICI RECKLI PER CALCESTRUZZO TRIDIMENSIONALE




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RESPONSABILITA' PATRIMONIALE... "gio' e...indefinibili?..." MA PRIMA DI DIR "C....?"...IN CONSIGLIO E FAR MANIFESTI..."SICURI CHE VI SIETE INFORMATI BENE? (o millantate solo? senza capir na mazza?) DI CHE parlate?.... QUANTI DANNI RISCHIATE DI DOVER PAGARE...(e di tasca vostra?) COME OSATE DIR COSI' TANTE BALLE?"...

Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 93 - WikiJus

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05/lug/2010 - Decreto Legislativo del 2000 numero 267 art. 93: RESPONSABILITA' PATRIMONIALE 1. Per gli amministratori e per il personale degli enti ...
Pubblica Amministrazione Stampa l'articolo Chiudi
Responsabilita' "congelata" in pendenza di giudizio    Corte dei conti, sez. giur. Calabria, sentenza n. 714 del 24 novembre 2009
Le massime
Responsabilità amministrativo-contabile - Danno indiretto - Attualità - Giudicato civile - Necessità
Il danno erariale indiretto esiste ed è attuale se, al momento della proposizione della domanda, la sentenza che condanna l'amministrazione al pagamento in favore del terzo sia passata in giudicato.
Responsabilità amministrativo-contabile - Danno indiretto - Attualità - Riconoscimento debito fuori bilancio - Insufficienza
Il riconoscimento del debito fuori bilancio rappresenta un adempimento necessario, in caso di condanna dell'ente pubblico al risarcimento del danno in sede civile; nondimeno, esso non è sufficiente a consentire la proposizione della domanda risarcitoria in sede contabile, perché a tal fine è necessario il passaggio in giudicato della sentenza civile.
Responsabilità amministrativo-contabile - Danno indiretto - Attualità - Emissione di un provvedimento di assegnazione di fondi presso il Tesoriere - Insufficienza
L'emissione di un provvedimento di assegnazione di fondi presso il Tesoriere, al fine di consentire il pagamento di un debito fuori bilancio derivante da condanna dell'ente in sede civile, non è sufficiente a consentire la proposizione della domanda risarcitoria in sede contabile, perché a tal fine è necessario il passaggio in giudicato della sentenza civile.
Il commento

Con la sentenza in epigrafe la sezione giurisdizionale per la regione Calabria della Corte dei conti ha offerto un importante contributo per la definizione del requisito dell'attualità del danno erariale, nelle fattispecie di danno erariale indiretto.
Nel caso di specie, il Collegio ha affrontato tale questione, in relazione all'annosa problematica del danno erariale derivante dalla irreversibile trasformazione dei suoli privati, mediante l'esecuzione di opere pubbliche, in assenza di una legittima procedura espropriativa.
La vicenda traeva spunto dall'assunzione di una deliberazione consiliare dell'ottobre 1983, con la quale veniva approvato dal comune di C. il progetto esecutivo per il rifacimento delle opere di urbanizzazione primaria di un piano di zona.
Apportate alcune modifiche al piano particellare di esproprio, con successiva deliberazione consiliare del febbraio 1985, nel luglio 1986 veniva assunto il provvedimento sindacale per l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dai lavori e nel settembre 1986 si redigeva il verbale di occupazione e di accertamento dello stato di consistenza degli immobili da espropriare.
La durata stabilita per la legittima occupazione dei terreni era determinata in cinque anni, decorrenti dal 29 luglio 1986 ma, entro il termine di scadenza del 28 luglio 1991, non veniva adottato alcun provvedimento di esproprio, con conseguente occupazione acquisitiva delle aree, che nel frattempo erano state irreversibilmente trasformate.
Tra queste risultavano anche quelle di proprietà dei sigg.ri F., i quali, con atto di citazione del febbraio 1983, convenivano in giudizio il comune dinanzi al Tribunale di C., per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito.
Con sentenza dell'ottobre 2005, il giudice adito condannava l'ente a risarcire, ai proprietari ablati, i danni derivanti dall'illegittima acquisizione del bene, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
La sentenza veniva però appellata dagli stessi sigg.ri F. nel tentativo di ottenere un più favorevole risarcimento del danno.
L'atto di appello veniva notificato al Comune e, tuttavia, pur avendo resistito alla impugnazione e proposto appello incidentale, con deliberazione consiliare del giugno 2007, l'amministrazione riconosceva il debito fuori bilancio emergente dalla sentenza civile del 2005.
In relazione a tale vicenda, la Procura regionale aveva sostenuto che era scaturito un danno erariale, pari agli oneri aggiuntivi sopportati dal comune rispetto al valore delle aree illecitamente espropriate.
Tale danno era stato imputato alla condotta omissiva gravemente colposa dei sindaci e degli assessori ai lavori pubblici che si erano succeduti nel periodo interessato dal mancato perfezionamento della procedura di esproprio entro il termine quinquennale, nonché del responsabile dell'ufficio espropri del comune.
La questione di fondo
Il profilo dell'attualità del danno dedotto in giudizio rappresenta, per consolidata giurisprudenza contabile, un imprescindibile presupposto di legittimità della domanda attorea.
Il collegio si è occupato di tale aspetto in via prioritaria rispetto ad ogni altro profilo della responsabilità configurata a carico dei convenuti.Preliminarmente, il collegio ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza contabile in tema di danno erariale, quale oggettivo elemento di differenziazione tra la responsabilità amministrativa e quella di tipo sanzionatorio.
A tal proposito, ha rammentato che il danno erariale deve sussistere al momento della proposizione della domanda nella sua triplice veste data dalla effettività, concretezza ed attualità.
Nondimeno, ha immediatamente soggiunto che il profilo dell'attualità del danno si atteggia diversamente nelle ipotesi di danno indiretto rispetto a quelle di danno diretto.
A tale proposito, ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti che, per quanto attiene alle fattispecie di danno diretto, ha puntualizzato (sent. n. 7/QM/2000 del 24 maggio 2000 ed anche sent. n. 5/QM/2007 del 19 luglio 2007) che "la diminuzione del patrimonio, nel quale consiste l'evento dannoso, assume i caratteri della concretezza e dell'attualità solo con l'effettivo pagamento"; viceversa, quando la controversia attiene ad un danno indiretto, le medesime Sezioni riunite hanno affermato il principio che "nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di condanna dell'amministrazione (il cui soggetto ha danneggiato il terzo) (…) diviene certo, liquido ed esigibile il debito dell'amministrazione pubblica nei confronti del terzo danneggiato", col che "il pagamento del debito costituisce comportamento dovuto da parte dell'ente pubblico, il quale non può sottrarsi, se non commettendo un illecito", giacchè il debito è entrato "come elemento negativo nel patrimonio dell'ente, causandone il depauperamento" (Sezioni riunite sent. n. 3/QM/2003 del 15 gennaio 20043).
Tenuto conto di tali principi, la sezione giurisdizionale per la Calabria ha affermato che il danno erariale indiretto esiste ed è attuale se, al momento della proposizione della domanda, la sentenza che condanna l'amministrazione al pagamento in favore del terzo sia passata in giudicato.
Nel caso in esame, il comune di C. aveva riconosciuto il debito fuori bilancio emergente dalla sentenza civile, con la deliberazione consiliare del giugno 2007.
Ma tale sentenza non risultava ancora passata in giudicato.
Infatti, allo stato, pendeva dinanzi alla Corte di appello di C. il giudizio sulla sua impugnazione, interposta dai proprietari ablati; avverso detta impugnazione l'amministrazione comunale aveva resistito con deliberazione della giunta novembre 2006, con la quale ha a sua volta proposto appello incidentale a carico della sentenza di prime cure.Dalla documentazione in atti risultava comunque che, con atto di precetto del dicembre 2006, i proprietari avevano intimato il pagamento del debito riconosciuto dal tribunale di C., ma non era dato sapere se tale intimazione avesse avuto esito.
Tuttavia, ad avviso della sezione, la notazione riguardante il pagamento non poteva essere ritenuta influente ai fini del decidere, in quanto - ciò che conta - è il fatto che la sentenza del Tribunale di C., sulle cui statuizioni si era basata la Procura regionale per formulare il libello introduttivo del giudizio, non era passata in giudicato al momento della proposizione della domanda, il che escludeva l'attualità del danno configurato in citazione.
Tale conclusione, peraltro, non poteva essere inficiata per il fatto che, nel febbraio 2007, il giudice dell'esecuzione aveva disposto in favore dei proprietari ablati l'assegnazione degli occorrenti fondi presso la tesoreria comunale o, ancora, perché il comune aveva proceduto al riconoscimento del debito.
Infatti, nei casi di condanna al pagamento di somme in favore di terzi, l'ente locale deve procedere al riconoscimento del cosiddetto debito fuori bilancio, in ossequio a quanto disposto dall'art. 194, comma 1, lett. A, del Dlgs n. 267 del 18 agosto 2000.
Tale norma è finalizzata a garantire la copertura finanziaria dei debiti di natura giudiziale che, in quanto liquidati con sentenza, non possono godere di alcuna originaria previsione di bilancio; da tale circostanza deriva la loro natura di "debito fuori bilancio" e la conseguente necessità della loro iscrizione nel bilancio stesso, al fine del correlativo impegno contabile e del successivo pagamento.
Il collegio ha sottolineato che "il riconoscimento del debito fuori bilancio rappresenta (…) un adempimento necessario a cui il comune non può sottrarsi, ma dovendosi a tal fine procedere con un provvedimento amministrativo (delibera consiliare), va da sé che al riconoscimento del debito così effettuato non può riconoscersi alcuna valenza in ordine alla definitività del sottostante rapporto giuridico quando, come nel caso di specie, l'ente ha proceduto all'adempimento in forza di una sentenza di primo grado che seppur esecutiva non è però passata in giudicato, con la conseguenza che il debito così come accertato in via amministrativa possa essere successivamente e definitivamente modificato per intervento del giudice".
Lo stesso ordine di considerazioni è stato poi riferito all'altra notazione riguardante l'emissione di un provvedimento di assegnazione di fondi presso il tesoriere, giacchè pur potendo ben darsi che il credito dei proprietari ablati abbia trovato per questa via concreto soddisfacimento, il collegio si è formato il convincimento che da tale circostanza non possa discendere l'attualità del danno erariale.
Tale opinione è stata suffragata dal richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 3/QM/2003, per la quale "il pagamento del credito vantato dal terzo danneggiato acquisisce un'importanza del tutto residuale rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che ha fatto nascere il debito, giacchè la definitività del rapporto giuridico si consegue con definitività della regola di diritto statuita dal giudice ovvero con il passaggio in giudicato della sua decisione e non con il pagamento, anche se avvenuto a seguito di un provvedimento giudiziale di assegnazione fondi presso la tesoreria comunale, essendo a questa stregua evidentemente internale il carattere del pagamento così effettuato e come tale suscettibile di essere modificato".
L'approfondimento
Il punto di partenza per l'approfondimento del tema è costituito dalla citata pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti.
In sede di risoluzione di questione di massima, esse hanno, infatti, affermato che, nelle fattispecie di danno amministrativo-contabile indiretto, la prescrizione decorre dal momento in cui il debito dell'amministrazione nei confronti del terzo danneggiato è divenuto certo, liquido ed esigibile, a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale di condanna ovvero per l'esecutività della transazione tra terzo danneggiato e amministrazione (Cons. Stato, Sezioni riunite, 15 gennaio 2003, n. 3/QM).
Tale pronuncia, invero, modificava un precedente orientamento che, con riferimento ad ipotesi di danno causato da illegittimo inquadramento del personale (o da illegittima attribuzione di migliore trattamento economico), nel caso in cui questo si protraesse nel tempo per il persistere della violazione del suo autore ovvero per l'omessa assunzione delle doverose iniziative occorrenti a porvi fine dai soggetti funzionalmente succeduti all'autore del danno, ricollegava i termini prescrizionali a ciascun pagamento (Cons. Stato, Sezioni riunite, 24 maggio 2000, n. 7/QM).
In tal modo, secondo il precedente orientamento, acquistava autonomo rilievo, ai fini della configurazione del danno nella sua attuale consistenza, ciascun atto di pagamento.
Né va trascurato che, secondo un diverso precedente indirizzo, si riteneva che "è dal pagamento del risarcimento del danno al terzo che decorre, in caso di danno amministrativo-contabile indiretto , il corso della prescrizione dell'azione pubblica di responsabilità"(Cons. Stato, sez. II centrale, 2 maggio 2001, 157/A).
Comunque, la pronuncia delle Sezioni riunite del 2003 era stata sollecitata proprio per la soluzione di una questione di massima sul dies a quo della prescrizione, in ipotesi di danno indiretto.
In particolare, il giudice remittente aveva prospettato un contrasto giurisprudenziale tra l'indirizzo che fissava l'esordio della prescrizione alla data di pagamento al terzo del danno da questi subito e la data in cui era divenuto definitivo il debito per l'amministrazione, in conseguenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di stipula di transazione.
Il quesito proposto era stato risolto sulla scorta di due diverse considerazioni.
La prima considerazione era stata che "nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di condanna dell'amministrazione (il cui agente ha danneggiato il terzo) al pagamento di una somma di denaro quantificata ovvero il danno stesso viene risarcito stragiudizialmente attraverso la transazione, diviene certo liquido ed esigibile il debito dell'amministrazione pubblica nei confronti del terzo danneggiato".
La seconda considerazione è che, secondo costante giurisprudenza, "il fondamento della prescrizione non è costituito da una presunta rinuncia all'esercizio del diritto da parte del titolare, ma dall'esigenza della certezza dei rapporti giuridici, che non possono restare troppo a lungo sospesi, con il pericolo che sia resa impossibile o notevolmente più difficile la prova, allorché sia decorso un notevole periodo di tempo".
Da tali considerazioni, le Sezioni riunite avevano tratto la conseguenza che non sussisteva alcun motivo giuridico per spostare l'esordio della prescrizione dal momento in cui diviene certo, liquido ed esigibile il debito della PA nei confronti del terzo, al momento dell'effettivo pagamento.
Tale orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza maggioritaria (Cons. Stato, sez. II centrale, 3 marzo 2003, n. 64/A; sez. II centrale, 11 marzo 2003, n. 84/A; sez. II centrale, 12 gennaio 2006, n. 22/A). Ed è stato confermato anche rispetto ad altre fattispecie.
Nel caso di atto transattivo, dopo aver premesso che "in ipotesi di responsabilità per danno indiretto l'azione si prescrive nel momento in cui è insorto l'obbligo giuridico di pagare" è stato affermato che "ove alla sentenza di condanna le parti abbiano fatto seguire un atto transattivo per regolare le reciproche obbligazioni, il dies a quo del termine prescrizionale va individuato nella data di approvazione dell'atto transattivo con cui l'obbligo di pagare ha acquistato, appunto, carattere di certezza" (Cons. Stato, sez. II centrale, 5 giugno 2007, n. 185/A).
A seguito di una controversia risolta mediante un lodo arbitrale, il giudice contabile, chiamato a verificare la sussistenza del danno erariale, ha ribadito che "in fattispecie di danno indiretto, connesso a responsabilità di un comune per mancata realizzazione di un'opera pubblica, il termine prescrizionale dell'azione di responsabilità decorre dal momento in cui, con il passaggio in giudicato del lodo arbitrale che ha definito l'insorta controversia con l'impresa, il debito dell'ente verso l'autore del danno ha assunto i caratteri della certezza e della liquidità; non sussiste, pertanto, alcun motivo giuridico per spostare l'esordio della prescrizione al momento dell'effettivo pagamento" (Cons. Stato, sez. II centrale, 20 giugno 2007, n. 204/A).
L'orientamento che afferma l'irrilevanza del pagamento ai fini della configurazione del danno erariale è piuttosto condiviso nella giurisprudenza contabile.
A tale riguardo, è stato affermato che "il termine iniziale di prescrizione non coincide necessariamente con l'erogazione della somma di denaro costituente danno, ma con il momento in cui siano stati definiti nei loro esatti contorni gli elementi della fattispecie dannosa, sicchè, in ipotesi di danno cd. indiretto , il momento in cui tale danno si concretizza è quello in cui insorge l'obbligo di risarcire il terzo, ancorchè il pagamento non sia stato effettuato, rappresentando esso soltanto un momento ulteriore ed estraneo rispetto al completamento della fattispecie dannosa"(Cons. Stato, sez. giur. d'appello regione Sicilia, 7 maggio 2001, n. 83/A; così anche: sez. giur. d'appello regione Sicilia, 21 maggio 2002: 87/A).
Ma tale impostazione non è del tutto pacifica.
Infatti, sul requisito dell'attualità del danno, occorre registrare anche posizioni differenziate.
In una pronuncia, ad esempio, sono state valorizzate - a tal fine - tutte le fasi della spesa.
Così, è stato affermato che "il danno risarcibile in sede contabile deve possedere i requisiti della certezza, dell'attualità e della concretezza, per cui solo nel momento in cui si compie l'ordinazione della spesa seguita dall'emissione del mandato di pagamento e del relativo incasso da parte del creditore che l'intero processo di spesa trova effettivo compimento" (Cons. Stato, sez. giur. regione Molise, 29 maggio 2007, n. 102).
In alcune pronunce, inoltre, è stata riconosciuta una specifica rilevanza al pagamento.
In particolare, è stato affermato che "quando il pagamento, in ottemperanza ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, è antecedente al passaggio in giudicato della sentenza stessa, il termine decorre dal giorno del pagamento"(Cons. Stato, sez. giur. regione Trentino Alto Adige - Bolzano, 27 luglio 2007, n. 37).
Infine, diversamente dalla sentenza in commento, in altra pronuncia è stata attribuita rilevanza autonoma al riconoscimento del debito, affermando che "in ipotesi di danno indiretto la prescrizione dell'azione di responsabilità è da considerare interrotta dalla data della delibera con cui l'ente, a seguito di atto di precetto, ha esplicitamente riconosciuto il debito per i fatti di cui è controversia" (Cons. Stato, sez. III centrale, 31 dicembre 2007, n. 503/A).
In una fattispecie diversa, relativa ad un caso di lodo arbitrale, tuttavia, caratterizzato dall'esistenza di una procedura di dissesto finanziario, il giudice ha sviluppato un ragionamento di diversa natura.
Infatti, ha osservato che "la dichiarazione di dissesto (…) influisce sui debiti del comune, che sono privati dell'azione esecutiva (art. 81 D.L.vo 25 febbraio 1995, n. 77 ) e, per poter essere pagati, devono essere inseriti nella massa passiva con motivata deliberazione della commissione straordinaria di liquidazione (art. 86 D.L.vo n. 77/95), con la conseguenza che, in caso di mancato inserimento, essi non sono riconducibili al comune (art. 90 D.L.vo n. 77/95)".
In altre parole, in seguito alla dichiarazione di dissesto, i debiti dell'amministrazione comunale perdono il carattere della certezza, liquidità ed esigibilità, che riacquistano soltanto con l'inserimento nella massa passiva.
Pertanto, il Collegio, in tal ipotesi, ha ritenuto che la prescrizione decorra dalla delibera della commissione straordinaria di liquidazione n 220 del 18 febbraio 1997, che ammette il credito nella massa passiva. (Cons. Stato, sez. II centrale, 12 gennaio 2006, n. 22/A)
Conclusioni
La soluzione della questione offerta dalla sezione giurisdizionale per la Calabria della Corte dei conti appare tecnicamente ineccepibile.
Il danno si "attualizza" nel momento in cui il debito entra come elemento negativo nel patrimonio dell'ente causandone il depauperamento, visto che i crediti e i debiti rientrano tra gli elementi costitutivi del patrimonio.
Nondimeno, tale opzione ricostruttiva risulta per alcuni versi insoddisfacente, perché relega il momento del pagamento ad un ruolo del tutto subalterno e, quasi, irrilevante.
Da un lato, infatti, si potrebbe ipotizzare - sebbene in linea del tutto teorica - che alla formazione del debito, mediante il giudicato civile, non segua il relativo pagamento, perchè il terzo danneggiato non spende il titolo esecutivo.
In questo caso, risulterebbe oltre che iniquo anche tecnicamente improprio pervenire ad una affermazione di responsabilità amministrativo contabile, per aver cagionato un danno erariale la cui sussistenza verrebbe desunta solo ed esclusivamente dal giudicato di condanna civile.
D'altro canto, non appare così irrilevante la circostanza che l'ente abbia provveduto al pagamento di un debito derivante da una condanna civile provvisoriamente esecutiva.
In tal caso, la sottrazione di risorse all'ente pubblico è reale ed effettiva, mentre la possibilità che esse - per un mutamento di giudicato - vengano restituite all'ente pubblico è solo un'ipotesi.
Emerge, così, sullo sfondo di questa e di altre analoghe decisioni, una concezione della categoria dell'attualità del danno i cui contorni si riposizionano sulla diversa categoria della definitività del danno.
L'assorbimento della prima categoria nella seconda non appare, tuttavia, in grado di fornire una risposta adeguata a fenomeni nei quali un depauperamento di risorse pubbliche si concretizza in base ad un titolo giuridico pienamente valido ed efficace, quale una sentenza di primo grado, ancorché suscettibile di riforma in appello.
Il tema, invero, meriterebbe di essere ulteriormente meditato, anche perché le esigenze di tutela del patrimonio pubblico richiedono interventi più tempestivi e temporalmente più prossimi alla commissione dei fatti dannosi.
In sintesi
Corte conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 714 del 24 novembre 2009
Il fatto
Un'amministrazione comunale, dopo aver approvato il progetto esecutivo per il rifacimento delle opere di urbanizzazione primaria di un piano di zona, aveva disposto l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dai lavori.
La durata stabilita per la legittima occupazione dei terreni era determinata in cinque anni ma, entro il termine di scadenza, non veniva adottato alcun provvedimento di esproprio, con conseguente occupazione acquisitiva delle aree che, nel frattempo, erano state irreversibilmente trasformate.
In seguito, il giudice civile aveva condannato l'ente a risarcire i proprietari ablati dei danni conseguenti all'illegittima acquisizione del bene, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
La sentenza di primo grado era stata appellata e non era ancora intervenuta la relativa pronuncia.
La decisione
La Procura regionale aveva sostenuto che dai predetti fatti era scaturito un danno erariale, pari agli oneri aggiuntivi sopportati dal Comune rispetto al valore delle aree illecitamente espropriate.
Tale danno era stato imputato alla condotta omissiva gravemente colposa dei sindaci e degli assessori ai lavori pubblici che si erano succeduti nel periodo interessato dal mancato perfezionamento della procedura di esproprio, entro il termine quinquennale, nonché del responsabile dell'Ufficio espropri del Comune.
Ma la sezione giurisdizionale per la Calabria non ha ravvisato nel caso di specie la sussistenza del danno, per carenza del requisito dell'attualità, stante la pendenza del giudizio di appello.
Infatti, ha affermato che il danno erariale indiretto esiste ed è attuale se, al momento della proposizione della domanda, la sentenza che condanna l'amministrazione al pagamento in favore del terzo,sia passata in giudicato.
Tale conclusione, peraltro, non poteva essere inficiata per il fatto che il giudice dell'esecuzione aveva disposto in favore dei proprietari ablati l'assegnazione degli occorrenti fondi presso la tesoreria comunale o, ancora, perchè il Comune aveva proceduto al riconoscimento del debito.
I precedenti
Per l'orientamento che attribuisce rilievo al giudicato, ex multis: sez. giur. Lombardia 12 dicembre 2005 n. 733; sez. I centrale 28 novembre 2005 n. 391, inedita; sez. giur. Veneto 26 luglio 2005 n. 1011 e 28 dicembre 2006 n. 1336; sez. riun. 15 gennaio 2003 n. 3/QM, ivi, 2003, 1, II, 88.
Per l'orientamento che attribuisce rilievo al pagamento, ex multis: sez. giur. Campania 17 agosto 2004 n. 1397; id. 14 febbraio 2005 n. 111; sez. II centrale 12 gennaio 2006 n. 22/A; sez. giur. Lazio 28 settembre 2005 n. 661, inedita; sez. giur. Umbria 9 giugno 2005 n. 246; sez. giur. Sicilia 25 maggio 2005 n. 1258; sez. giur. Umbria 23 marzo 2005 n. 132; sez. riun. 24 maggio 2000 n. 7/QM.

Dietro le quinte di Grillo a Udine: "Ecco chi c'è dietro a me, a Ca...

Danno all'immagine della P.A. "minoranze NON VI PARE CHE SI POTREBBE CITARE LA MAGG. PURE X danno di immagine...vero?"...


GUIDA PER GLI OPERATORI DEGLI ENTI LOCALI
L'evoluzione del concetto di danno risarcibile nel diritto delle amministrazioni pubbliche. Oltre i confini della mera patrimonialità

Sommario: 1. La definizione generale di responsabilità – 2. Il danno risarcibile nel diritto civile – 3. Il TAR Puglia, Bari, Sez. II,15 settembre2005, n. 3888, e il danno non patrimoniale – 4. Danno erariale, danno non patrimoniale e giurisdizione della Corte dei conti.

 1. - La definizione generale di responsabilità.
  Volendoci approcciare ad una definizione generale di responsabilità, per essa intendiamo il regime delle conseguenze sfavorevoli sul soggetto autore della violazione di norme poste dall'ordinamento.
In talune evenienze, come è il caso delle sanzioni disciplinari e delle sanzioni penali, le conseguenze sfavorevoli hanno un carattere meramente afflittivo-dissuasivo, volto cioè a persuadere preventivamente i consociati a non porre in essere le violazioni, con lo scopo precipuo di impedire che colui che ha posto in essere una violazione reiteri i propri comportamenti pregiudizievoli.
In altre ipotesi la responsabilità comporta necessariamente per il soggetto responsabile di una lesione ad una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento,[1]clicca quil'obbligo di ristorare il danneggiato risarcendo il danno arrecato. Rientra proprio in tale ambito il regime della responsabilità civile.
La norma fondamentale in materia di responsabilità civile è l'art. 2043 cod. civ.[2]cliccaqui
pubblica amministrazione | 06 Maggio 2013Come si configura il danno erariale da disservizio nella giurisdizione contabile?  di Giulia Camilleri - Avvocato e Giudice onorario di TribunaleDanno all'immagine della P.A. - Persona e Danno clicca qui "X I GURU DAL ZERB  leggete tutto e riflettete...voi non rischiate nulla? ne danno patrinoniale, ne d'immagine, ne erariale ECC?"..MAH..BUONA FORTUNA...
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Il danno non patrimoniale della P.A., nella giurisprudenza della Corte dei Conti, ... di tipo erariale, dovendosi qualificare la sentenza per la tipologia di danno) e .... pubblici, anche quando il danno sia cagionato ad enti pubblici diversi da ... il diritto all'immagine al "diritto" delle amministrazioni pubbliche di organizzarsi ed ...

Salute, problemi..."QUERCE HAI USATO IL SELLINO SBAGLIATO..O CHE?"... al pene per chi usa la bici? Gli esperti precisano: "dipende dal sellino"

Salute, problemi al pene per chi usa la bici? Gli esperti precisano: “dipende dal sellino” 
martedì 23 luglio 2013, 17:04 di Peppe Caridi
 
sellino bicimartedì 23 luglio 2013, 17:04 di E' importante "trovare il sellino giusto e avere l'accortezza di scegliere una bicicletta della misura appropriata, esattamente come si fa per un capo di abbigliamento o un paio di scarpe. Per evitare spiacevoli conseguenze e' fondamentale affidarsi a prodotti, componenti e accessori omologati e che rispettino gli standard di sicurezza e guardare sempre la presenza delle sigla En". E' quanto consiglia il direttore generale di Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori), Pier Francesco Caliari, dopo le dichiarazioni di Vincenzo Mirone, segretario generale della Societa' italiana di urologia (Siu), sulle problematiche e i rischi per l'apparato riproduttivo maschile che possono derivare dai microtraumi per chi utilizza la bicicletta. "La bicicletta – aggiunge Caliari – non significa semplicemente agonismo sportivo e passione, ma anche 'urban mobility' e benessere. In Italia, tra le motivazioni d'acquisto, nelle prime cinque posizioni compare anche il notevole vantaggio che l'utilizzo della bici ha sul proprio stato di salute. Dal punto di vista fisico le due ruote a pedali non gravano sulle articolazioni, riattivano il metabolismo, aiutano a combattere lo stress e favoriscono il buon umore incentivando la produzione di endorfine naturali. In piu', sono ideali per restare o riconquistare la propria forma", conclude.