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venerdì 11 luglio 2014

diritti e doveri amministrativi: "FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA SU, INCOMPETENZA, ABUSO D'UFFICIO, ECCESSO DI POTERE, VESSAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PREVARICAZIONE, ILLEGITTIMITA' ecc (L’oggetto giuridico del delitto p. e p. dall’art. 323 c.p.) AMMINISTRATORI ATTENTI, E' MOLTO FACILE INCORRERE IN QUESTE DEFICIENZE?"..(a buon intenditor poche parole?)..

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L’oggetto giuridico del delitto p. e p. dall’art. 323 c.p., danno ingiusto ed abuso causativo vizio di legittimità chiamato eccesso di potere, ancorando il reato solo agli altri due vizi della violazione di legge in senso stretto e dell’incompetenza, secondo la nota tripartizione posta da ultimo dall’art. 3 della legge n. 1034/71, istitutiva dei TT.AA.RR..
Il bene protetto e la persona offesa
L’oggetto giuridico del delitto p. e p. dall’art. 323 c.p., è identificato nel buon andamento e nell’imparzialità della P.A., tali requisiti sono altresì richiamati dall’art. 97 Cost.
È importante distinguere tra abuso produttivo di un danno ingiusto ed abuso causativo di un vantaggio patrimoniale. Nella prima ipotesi ricorrerà l’elemento della prevaricazione, nella seconda quello del favoritismo. Tale distinzione si rivela importante al fine di individuare la persona offesa. Al riguardo, la giurisprudenza(1) prevalente ritiene che nella prima ipotesi richiamata ovvero della prevaricazione, la persona che subisce un danno riveste qualità di persona offesa del reato poiché in tale ipotesi, il delitto è idoneo a ledere oltre l’interesse pubblico  al buon andamento della P.A., il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei suoi diritti dal comportamento illegittimo del pubblico ufficiale. Pertanto, nell’ipotesi della prevaricazione, si avrà reato plurioffensivo.
Corte Suprema di Cassazione Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale
14--1. Abuso di ufficio.In tema di abuso di ufficio posta in essere da un giudice dell’esecuzione le Sezioni Unite
[SENT. Sez. U, n. 155 del 29/09/2011 (dep. 10/01/2012), Rv. 251498, Rossi]legge di cui all'art. 3 L. 1034/71, che nella teoria dell'illegittimità dell'atto amministrativo è solo un vizio residuale, e comprende tutti i vizi che non rientrano nelle altre due figure dell'incompetenza ed eccesso di potere, mentre la stessa violazione di legge, insieme agli altri due vizi, dà luogo a quello stato patologico dei provvedimenti amministrativi chiamato illegittimità[16]. il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”, "non sembra prescrivere specifici comportamenti ai singoli soggetti"[20], Nella ipotesi di incompetenza relativa sarà integrato il delitto di abuso d’ufficio, come confermato da giurisprudenza recentissima(6).
Nella  vicenda relativa alla pronuncia appena richiamata, la Giunta Comunale recepiva nella delibera la proposta presentata dal dirigente del Servizio Urbanistico riguardante l’approvazione di un preliminare di sistemazione urbanistica. La Suprema Corte ha ritenuto ricorrente l’ipotesi dell’incompetenza relativa in quanto l’assessore all’urbanistica che faceva parte della Giunta Comunale, esercitava un potere spettante al dirigente del Servizio Urbanistico e la Giunta Comunale si pronunciava su una materia riservata per legge al Consiglio Comunale.
Per quanto riguarda il vizio di incompetenza assoluta, sarà integrato ove ne ricorrano gli estremi, il delitto di usurpazione di pubbliche funzioni p. e p. dall’art. 347 c.p.(7)
Bisogna altresì precisare che assumono rilevanza penale anche le condotte meramente materiali ovvero quelle che non si estrinsecano in atti amministrativi. ciòè quando la condotta
risulti volta alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è
conferito, ed esercitano una funzione, quella he postula terzietà e imparzialità e si attua in un giusto DOVEREil cui primo requisito è d'essere regolato dalla legge”. Se si fa riferimento ai "doveri propri della pubblica funzione esercitata", si parla dunque anzitutto e inequivocabilmente di terzietà e di indifferenza  agli interessi e ai soggetti coinvolti nel rispetto della legge, tassativa o ordinatoria che sia.

1 commento:

M.D. ha detto...

MANCA SICURAMENTE IL FALSO IDEOLOGICO CHE TANTE AMMINISTRAZIONI NON SANNO NEPPURE COS'E' MA INCORRONO SPESSO IN TALE INFORTUNIO CHE PERO' GIURIDICAMENTE E' MOLTO GRAVE.