LUNEDÌ 11 GIUGNO 2012
LE STRATEGIE DELLA "santa-santorurm...gio ?"....crea "polemiche x poter fare la vittima ?...giocare allo scarica barile ?...se per puro caso erra...è sempre colpa d' altri che remano contro e la vogliono screditare?...o questo è un piano strategico x potersi sempre scusare e poter dire di MAI sbagliare?"....( DAI GRIY DAL ZERB )....
MANIFESTO REGOLARE, TIMBRATO ED APPESO BACHECA DEL COMUNE....(timbro apposto da chi addetto alle affissione nel paese...o dal comune stesso?)...X' SEMPRE DUE PESI E DUE MISURE?...LA LEGGE E' UGUALE X TUTTI?...SANGIUSTESI E FORESTI.?...
"STOP AI MANIFESTI ABUSIVI CON AFFISSIONI .............NON SEMPRE REGOLARI"
..............si interroga il Sig Sindaco per conoscere , rispondendo punto per punto :
· Se il Delegato di zona alle Affissioni ha inoltrato a codesta Amministrazione Comunale esposto/denuncia per l' illecita affissione Nel caso non sia stato fatto quali azioni intende intraprendere il Sig. Sindaco nei suoi confronti
· Se sono state elevate o s' intendono elevare e a chi sanzioni e/o ammende
· Per quale motivo vengono tollerate infrazioni alle norme e regolamenti quando trattasi di Associazioni e/o Enti patrocinati e sovvenzionati con denaro pubblico
· Quali provvedimenti disciplinari intenda prendere nei confronti del Comandante della Polizia Municipale per non aver ottemperato ai propri doveri d' ufficio
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- COME AL SOLITO LA SINDACHESSA HA SPARATO PALLE SPAZIALI NON SO SE PER IGNORANZA O PER MENEFREGHISMO.
...AL PREFETTO L' ARDUA SENTENZA !!!! e speriamo che si stufi di ricevere continue segnalazioni di illegalità e mandi a casa questa banda di incapaci , per non dire peggio
ECCO COSA ESATTAMENTE DICE LA lEGGE
Con la sentenza n° 21606 del 19 ottobre 2011, la sezione II della Suprema Corte ha fatto chiarezza sulla fattispecie di illecito prevista dall'art. 23, commi 7 e 13 bis del Codice della Strada così come modificato dalle Leggi 472/99, 214/03 e 120/2010. Il principio di diritto espresso chiarisce che l'effettivo trasgressore e il proprietario/possessore del suolo sono gravati da due responsabilità distinte e autonome, ancorché connesse tra loro.
UNA NORMA DESTINATA A CHI POSSIEDE IL SUOLO - Il senso di questa pronuncia è quello di responsabilizzare il proprietario/possessore del suolo, che i giudici di Piazza Cavour ritengono essere il principale destinatario della sanzione. Infatti, se fino al 1999 il comma 13 dell'art. 23 del Codice prevedeva obblighi di rimozione a carico dell'autore materiale dell'illecito, con l'introduzione del comma 13bis e le successive modifiche, avvenuta appunto con la Legge 1472 del 1999, l'obbligo di rimozione grava innanzitutto sul proprietario/possessore del terreno. Quest'ultimo diventa il principale destinatario della norma, perché essendo più sicuro e rintracciabile deve garantire la rimozione in tempi brevi dei cartelli abusivi. In pratica, il meccanismo prevede che, dopo una diffida all'autore materiale dell'illecito a rimuovere i cartelli entro dieci giorni, il proprietario/possessore del suolo deve provvedere alla rimozione a proprie spese, salvo rivalersi sull'effettivo responsabile. - Hai capito , ducetta Gio, come funziona la faccenda ? Tu e la tua "comandanta - vigile" dovevate alzare i ciapet dalla cadrega e togliere cartelloni e volantini, la ditta di La Spezia non c' entra un tubazzo di niente ! ! !
Adesso comincia a craniare una giustificazione per il tuo nulla fare e vedi che non sia la solita pirlata perchè con la Prefettura è meglio non fare i gonzi...potrebbero inca.... assai assai. - Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano
1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei
fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.
Dal regolamento di polizia urbana. - CERTAMENTE LE FRITTELLE ERANO UNA "CELEBRAZIONE" NON SI SA SE CIVILE O RELIGIOSA , QUINDI TUTTO REGOLARE , COME PREVISTO AL CAPOVERSO d) ART 12 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.
VERO GIO GIO ?
MA VA A CIAPA' I RAT CHE E' MEGLIO !
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Lo sanno tutti compresa la tua amica sindaca che le ca....e te le tagli e te le cuci da solo come i 4 commenti, dopo la creazione del blog è ora che mettendoci la faccia realizzi qualcosa di furbo e concreto. Grazie.
AL SIG. ANONIMO CHE SA E CHE BANFA MA NON METTE LA FACCIA,,X' NON REALIZZA LUI QUALCOSA DI FURBO E CONCRETO?,,UNA DISCUSSIONE SULLE MAFIE, UNA FIACCOLATA X LA LEGALITA', O APRIRE UNO SPORTELLO DI LIBERA,,IO PENSO SIA GIA' QUALCOSA DI CONCRETO IL BLOG, NON SOLO IL QUERCE HA MESSO LA FACCIA,, SI E'ESPOSTO PURE CON LA FOTO,("amche se con casini non credo sia il massimo?"),,X' SE "l'accusato?",,NON AVESSE CONCRETAMENTE E PUBBLICAMENTE CON LA SUA FACCIA APERTO IL BLOG IL SIGNORE CHE SA NON POTREBBE NEANCHE "protestare?" IL SUO DISAPPUNTO E ASSERIRE, AFFERMARE,,(non si sa con che prove) CHE E' TUTTO UN TAGLI E CUCI PERSONALE,,ANCHE X' A ME RISULTA (quelle poche volte) CHE IL QUERCIOT SCRIVE SI FIRMA,,QUINDI PRIMA DI AFFERMARE LE "proprie verita'?" BISOGNA ESIBIRE LE PROVE PRIMA DI BANFARE O DIRE CAGATE,,,,,,,
Viva la giosi !