"STOP AI MANIFESTI ABUSIVI CON AFFISSIONI .............NON SEMPRE REGOLARI"
..............si interroga il Sig Sindaco per conoscere , rispondendo punto per punto :
· Se il Delegato di zona alle Affissioni ha inoltrato a codesta Amministrazione Comunale esposto/denuncia per l' illecita affissione Nel caso non sia stato fatto quali azioni intende intraprendere il Sig. Sindaco nei suoi confronti
· Se sono state elevate o s' intendono elevare e a chi sanzioni e/o ammende
· Per quale motivo vengono tollerate infrazioni alle norme e regolamenti quando trattasi di Associazioni e/o Enti patrocinati e sovvenzionati con denaro pubblico
· Quali provvedimenti disciplinari intenda prendere nei confronti del Comandante della Polizia Municipale per non aver ottemperato ai propri doveri d' ufficio
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- COME AL SOLITO LA SINDACHESSA HA SPARATO PALLE SPAZIALI NON SO SE PER IGNORANZA O PER MENEFREGHISMO.
...AL PREFETTO L' ARDUA SENTENZA !!!! e speriamo che si stufi di ricevere continue segnalazioni di illegalità e mandi a casa questa banda di incapaci , per non dire peggio
ECCO COSA ESATTAMENTE DICE LA lEGGE
Con la sentenza n° 21606 del 19 ottobre 2011, la sezione II della Suprema Corte ha fatto chiarezza sulla fattispecie di illecito prevista dall'art. 23, commi 7 e 13 bis del Codice della Strada così come modificato dalle Leggi 472/99, 214/03 e 120/2010. Il principio di diritto espresso chiarisce che l'effettivo trasgressore e il proprietario/possessore del suolo sono gravati da due responsabilità distinte e autonome, ancorché connesse tra loro.
UNA NORMA DESTINATA A CHI POSSIEDE IL SUOLO - Il senso di questa pronuncia è quello di responsabilizzare il proprietario/possessore del suolo, che i giudici di Piazza Cavour ritengono essere il principale destinatario della sanzione. Infatti, se fino al 1999 il comma 13 dell'art. 23 del Codice prevedeva obblighi di rimozione a carico dell'autore materiale dell'illecito, con l'introduzione del comma 13bis e le successive modifiche, avvenuta appunto con la Legge 1472 del 1999, l'obbligo di rimozione grava innanzitutto sul proprietario/possessore del terreno. Quest'ultimo diventa il principale destinatario della norma, perché essendo più sicuro e rintracciabile deve garantire la rimozione in tempi brevi dei cartelli abusivi. In pratica, il meccanismo prevede che, dopo una diffida all'autore materiale dell'illecito a rimuovere i cartelli entro dieci giorni, il proprietario/possessore del suolo deve provvedere alla rimozione a proprie spese, salvo rivalersi sull'effettivo responsabile. - Hai capito , ducetta Gio, come funziona la faccenda ? Tu e la tua "comandanta - vigile" dovevate alzare i ciapet dalla cadrega e togliere cartelloni e volantini, la ditta di La Spezia non c' entra un tubazzo di niente ! ! !
Adesso comincia a craniare una giustificazione per il tuo nulla fare e vedi che non sia la solita pirlata perchè con la Prefettura è meglio non fare i gonzi...potrebbero inca.... assai assai. - Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano
1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei
fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.
Dal regolamento di polizia urbana. - CERTAMENTE LE FRITTELLE ERANO UNA "CELEBRAZIONE" NON SI SA SE CIVILE O RELIGIOSA , QUINDI TUTTO REGOLARE , COME PREVISTO AL CAPOVERSO d) ART 12 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.
VERO GIO GIO ?
MA VA A CIAPA' I RAT CHE E' MEGLIO !
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