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domenica 23 marzo 2014

premesso che, non si capisce come dove e siamo o si possano riscontrare offese...RISPOSTA A Blogger flybanana68 "FORSE QUALCUNO CERCA DI BLOCCARE, CENSURARE, TACERE...IL BLOG?...FACENDO PRESSIONE, LEVA O CERCANDO DI INTIMIDIRE IL GESTORE?...LEGGA, E POI...AGISCA COME MEGLIO CREDE...POICHE' IL GESTORE NON SI ERGE NE GIUDICE NE COMPLICE DI CHI CHE SIA...MA SOLO MERO OSSERVATORE E PUBBLICANTE DELLA REALTA' OGGETTIVA E NON SOGGETTIVA !"...

flybanana68 ha detto... Troppo facile insultare restando anonimi o usando pseudonimi fantaiosi non registrati : qualora anche si esponesse un concetto sensato o peggio ancora si insultasse senza registrazione la colpa ricadrebbe sempre e comunque su chi e' propretario del blog che sara' il primo a rispondere anche penalmente delle frasi lesive rivolte.
Per questo motivo e' giunto il momento di porre fine a queste aggressioni infami e idiote.
Chi si rende correo di certe affermazioni ne rispondera' nelle sedi opportune.
flybanana68  22 marzo 2014 19:44Elimina
2. Responsabilità dell' "avventore virtuale" che faccia dichiarazioni lesive dell'altrui reputazione.
Come già segnalato nell'incipit, l'utente che accede ad un blog (o pagina personale di un social network o sito internet in senso ampio) può avere la possibilità di postare qualcosa, vale a dire lasciare un commento, partecipare a discussioni attraverso appositi spazi di risposta o attraverso l'utilizzo di un forum o di una chat.  
Le sue dichiarazioni, qualora lesive dell'altrui reputazione, daranno certamente origine al delitto di diffamazione, con l'aggiunta dell'aggravante speciale di cui al comma 3 dell'art. 595: "Se l'offesa è recata [...] con qualsiasi altro mezzo di pubblicità".
3. Il ruolo del gestore del sito. E' responsabile del reato altrui?
Ci si deve ora chiedere se esistano ripercussioni, ai danni di chi ha il controllo del sito web, per il reato posto in essere sullo stesso dai "visitatori". Si enucleeranno di seguito gli spunti più rilevanti e le tesi sostenute.
3.2. Punibilità del gestore per responsabilità diretta ex art. 40 comma 2 cod. pen.
In una recente pronunzia del Tribunale di Varese, viene palesata, oltre all'adesione alla tesi della possibile interpretazione estensiva del concetto di stampa fino a ricomprendere il sito web, una impostazione ancora più rigorosa e decisiva: la responsabilità diretta in forma omissiva, ex art. 40 comma 2 del codice penale.  Si rivendica, cioè, l'esistenza di un dovere in capo al gestore della pagina web di evitare il fatto illecito altrui, stante un potere concreto esistente in tal senso, derivante dalla relazione fattuale e funzionale tra l'amministratore e il proprio sito.
In realtà, attenta dottrina critica l'impostazione adottata, in quanto, aderendo alla oramai maggioritaria tesi del "trifoglio", secondo la quale la posizione di garanzia può solo derivare dalla legge, dal contratto e dalla precedente azione pericolosa, non vi sarebbe la possibilità di rintracciare la responsabilità del gestore del sito per la diffamazione da altri perpetrata.
Non esiste, innanzitutto una legge da cui derivi tale posizione di garanzia, né è possibile ritenere che, all'atto di "aprire" una pagina web, l'utente si accordi contestualmente con chi mette a disposizione lo spazio virtuale, nel senso di impegnarsi ad evitare il compimento di illeciti altrui; e neppure la stessa apertura della pagina virtuale si può considerare "precedente azione pericolosa", in quanto essa è una semplice facoltà che rientra nella posizione giuridica soggettiva dell'utente.

3.3. Punibilità per concorso morale (istigazione o determinazione) ex art. 110 c.p. o per istigazione a delinquere. La presente trattazione può essere conclusa interrogandosi se, stante l'assenza (almeno secondo l'impostazione prevalente della Corte di Legittimità) di una responsabilità del gestore del sito web ex artt. 40 comma 2 o 57 cod. pen., sia possibile rinvenire profili di responsabilità penale alternativi. Ciò si verifica senza dubbio nei casi di condotta del soggetto agente finalizzati a produrre dolosamente l'intervento altrui avente contenuto diffamatorio; in altri termini, la responsabilità penale andrà circoscritta ai casi in cui il titolare della pagina web, con una propria condotta animata dal requisito volontaristico, spinga taluno appartenente ad una cerchia indeterminata di possibili utenti, o un soggetto specifico, ad esternare affermazioni lesive dell'altrui reputazione.
Rispetto al secondo caso, si possono immaginare soltanto due accadimenti plausibili:
1) il soggetto viene "evocato" dall'agente attraverso un sistema di tagging (come accade sui social network) e spronato al turpiloquio o all'offesa;
2) il soggetto sia già intervenuto sul sito web e il gestore, con un ulteriore intervento - ad esempio in risposta al commento dell'utente - istighi il soggetto a diffamare.
L'istigatore risponderà in base al combinato disposto degli articoli 110 e 595 c.p.
Al di fuori della ordinaria istigazione intesa come concorso morale nel reato altrui ex art. 110 cit., è chiaro che potrà ben configurarsi l'ipotesi dell'istigazione a delinquere, p. e p. ex art. 414 c.p., in quanto essa richiede, oltre alla condotta di istigazione, che questa avvenga pubblicamente. Per "pubblicamente", si intende che il fatto deve avvenire in un luogo pubblico, o aperto al pubblico, od anche attraverso un mezzo di propaganda (art. 266 comma 4, c.p.).
Essendo il web un "luogo" inteso come piattaforma virtuale a cui può accedere un numero indeterminato di persone, si può ritenere che esso ben configuri l'elemento richiesto ai fini dell'istigazione a delinquere.   E' comunque necessario che, essendo il reato de quo un reato di pericolo concreto, le affermazioni del soggetto agente non si limitino ad essere delle semplici manifestazioni di pensiero, bensì arrivino, per le loro modalità, ad integrare un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.  La responsabilità penale ex art. 414 c.p. dipenderà dunque dalla sola condotta di istigazione del gestore. Nel caso in cui un qualsiasi utente, accogliendo l'istigazione, realizzi il delitto di diffamazione, il gestore risponderà non solo ex art. 414 cit. bensì anche di concorso ex art. 110 c.p. nel reato doloso altrui concretamente posto in essere.
I reati potranno subire il trattamento del concorso formale, ex art. 81 co. 1 del codice penale.

7 commenti:

flybanana68 ha detto...

Vedo con piacere che si è attivato nel cercarsi un paravento legale: come lei dovrebbe capire, ma come scrive "non si capisce", e' questo il punto, il problema che ormai non distingue la critica da un offesa personale.
Oggettivo e dire che qualcuno sbaglia nell'agire in un tal modo, soggettivo è apostrofare come" idiota" : stia tranquillo Tapparo qualcuno lo renderà edotto a Sue spese.
Saluti

Pasquino ha detto...

Anvedi sto bacherozzo del flybanana come si scalda il pisellino quando ie toccano er Giano'
Ecchi è tu padre, tu nonno o sei Giano' stesso ?
Ma vedi d' anna' a sona' ' er tamburo colle meio ossa deli mortacci tua !

SOLO RACCONTI DA BAR...O SACROSANTA VERITA'?... ha detto...

BANANA CALA GIU' DAL PRUS NON VEDO OFFESE PERSONALI HO ANCHE FATTO LEGGERE AD UN LEGALE CIO' CHE SI E' SCRITTO SIN DORA E...VEDI DI NON FINIRE COME IL CIKO CHE AVEVA DENUNCIATO I QUERCIOTTO X AVERLO APOSTROFATO COME TROMBATO...OFFESA GRAVISSIMA DELLA DIGNITA' PERSONALE..DICEVA LUI...SENTENZA DELLA PROCURA:PRIMA IL PM E RIBADITA DAL GUP DOPO IL RICORSO DEL FRANCEE...ARCHIVIAZIONE X' IL REATO NON SUSSISTE...NORMALE DIALETTICA POLITICA!..ATTRIBUENDO TUTTE LE SPESE LEGALI E PROCESSUALI AL GALANTON..LASCIANDO SPAZIO ALLA CONTROQUERELA DEL QUERCE X DIFFAMAZIONE... CHE ESSENDO SOSTANZIALMENTE UN "pirla-buono?" NON HA FATTO...COSI' ALMENO LA RACCONTANO AL BAR...

Anonimo ha detto...

penso proprio che non siano solo illazioni da bar, perche' se non erro il que aveva pure pubblicato su codesto blog la sentenza scatenando l'ira dei dei pensanti con feroci commenti che urlavano la violazione della privaci. tutto sfumo e mori' quando qualcuno sentenzio' che i documenti o atti pubblici perche' tali possono essere resi noti, pubblicati e diffusi da chi che sia anche senza il consenso degl'attori purche' non siano segretati.

CURIOSO RIFLESSIVO ha detto...

la B bianca in fondo rosso non è la stessa B di Blogger e con le stesse caratteristiche bianca sfondo rosso del blog evolvendoxlaliberta'?...mah.. misteri di S.G.?.. QUI GATTI CI COVA?..E A CHI SERVE TUTTO STO BAILAME?..RIFLETTETE GENTE..RIFLETTETE..

uno che sa? ha detto...

Blogger flybanana68 "EHI, X' HAI SCELTO QUESTO FRUTTO E NON AD ESEMPIO UN FUNGO SECCO? X' 68--FORSE LA TUA DATA DI NASCITA?--EHI SOLDATINO TU CHE FAI TANTE PREDICHE, SICURO CHE CON I TUOI FILMATI NON HAI MAI OFFESO ED INSULTATO NESSUNO?--UUMMM--QUALCHE DUBBIO PUO' AFFIORARE IN QUALCHE MENTE BACATA COME LA--?--AHI--AHI--QUALCUNO TI HA PIZZICATO?-- (ANCHE TU BUONISTA BEN PENSANTE CON TANTA PIETA' CRISTIANA, CON LE MANI NELLA CINTA DEL CAPELA?--O X MEGLIO DIRE CON LE MANI NELLA MARMELLATA?-- UMMA-UMMA CON GIO?"

Anonimo ha detto...

"bananino-soldatino-fungo secco?" È pacifico che, in assenza di un controllo preventivo da parte del blogger, sono solo gli autori dei messaggi a rispondere di eventuali offese o reati, questo perché il nostro ordinamento non riconosce in capo al gestore di un blog alcuna posizione di garanzia rispetto agli articoli o ai messaggi di terzi pubblicati sul suo sito."ma poi non sei tu che hai aperto il blog del que e poi perfezionato dalla biunda visto che il que come pare lo definiate voi è un anonimo testa di legno ignorante che non è in grado di capire una mazza del web?" forse sempre due pesi e due misure? quando tocca ad altri e tutto lecito, quando tocca a voi fuochi e fiamme? forse è meglio che pensiate ai disagi del paese che non a ste minchiate?