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mercoledì 21 ottobre 2020

La strumentalità della tutela del debitore rispetto alla tutela del credito

La strumentalità della tutela del debitore rispetto alla tutela del credito[Torna su]detto del favor accordato dal legislatore al debitore nella nuova disciplina della crisi d'impresa e di come anche l'attività del curatore dovrà plasmarsi a questa nuova visione di insieme, la riforma ha dimostrato come possa assicurarsi tutela a interessi diversi dal credito pur preservando il primato della tutela di quest'ultimo, confermando la relazione di compatibilità tra procedure concorsuali e conservazione dell'impresa. Nel CCII vengono ancor di più in rilievo altri interessi, anch'essi coinvolti nell'impresa ma diversi da quelli dei creditori. Come risulta dall'esame del diritto positivo, l'attenzione a interessi diversi da quelli dei creditori è sempre funzionale all'affermazione di questi ultimi. Tale impostazione è confermata dalla possibilità, prevista per la liquidazione giudiziale negli artt. 211 ss. CCII, di procedere all'esercizio dell'impresa e di provvedere dunque alla sua conservazione garantendo, allo stesso tempo, la salvaguardia di tutti gli altri interessi coinvolti nell'attività e non soltanto quelli dei creditori. L'istituto è dunque funzionale alla conservazione dell'impresa ma a condizione che questa sia compatibile con l'interesse dei creditori, così come emerge chiaramente dai co. 2 e 3 dell'art. 211 CCII, i quali rispettivamente stabiliscono che "con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori" e che "successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata". Dunque se l'organizzazione d'impresa esprime un valore la cui salvaguardia è funzionale alla migliore affermazione dell'interesse dei creditori e se conservare l'organizzazione implica la tutela di tutti gli interessi che in essa normalmente si realizzano, allora la tutela di interessi diversi da quelli dei creditori ma implicati nell'organizzazione d'impresa si rivela funzionale all'obiettivo finale, che è dato appunto dalla tutela dei creditori . L'esercizio dell'impresa del debitore Come sopra affermato, la possibilità prevista dall'art. 211 CCII costituisce espressione del favor accordato dal legislatore al debitore nella prospettiva di tutela dei creditori. Nella nuova disciplina, infatti, l'apertura della liquidazione giudiziale non determinerà più l'automatica cessazione dell'attività d'impresa bensì, ove saranno presenti i requisiti di cui ai co. 2 e 3 art. 211 CCII, il passaggio della gestione al curatore, spezzando così il nesso di cui all'art. 104 l. f. intercorrente tra dichiarazione di fallimento e chiusura dell'impresa. In linea di continuità con l'art. 104 l. f., la prima ipotesi di prosecuzione dell'impresa dissestata, di cui all'art. 211 CCII co. 2, continuerà ad imperniarsi su una decisione del tribunale assunta nella sentenza di accertamento dell'insolvenza, laddove il collegio decidente colga la necessità, senza pregiudizio per i creditori concorsuali, di evitare il "danno grave" che discenderebbe dall'interruzione drastica dell'attività d'impresa. La seconda ipotesi di utilizzazione dell'esercizio dell'impresa del debitore, contemplata invece dall'art. 211 co. 3 CCII, continuerà a far fulcro su un decreto motivato emesso dal giudice delegato, su proposta del curatore, corroborata dal parere obbligatorio e vincolante del comitato dei creditori. In tale ipotesi sarà ovviamente necessario che il curatore, sulla base di tutte le informazioni raccolte, somministri agli altri organi concorsuali gli elementi necessari sui quali questi potranno fondare le proprie valutazioni. Ove l'esercizio dell'impresa sarà autorizzato, il curatore dovrà dar corso all'attività economica del debitore non a fini di risanamento, ma di tutela dell'organizzazione di beni e persone e, in definitiva, dell'interesse dei creditori. La prospettiva d'esercizio non potrà volgere alla ristrutturazione dell'impresa, essendo infatti mirata a governare la situazione di irrecuperabilità finanziaria in cui si risolve l'insolvenza. Tuttavia, nel silenzio del CCII, nulla esclude che la gestione provvisoria potrà contemplare anche un ventaglio, più o meno esteso, di interventi di tipo innovativo, qualora strettamente funzionali a rinvigorire l'impresa, a implementarne la vitalità strutturale, a farle riguadagnare quote in quel mercato in cui, in ultima analisi, essa ambirà a conseguire una ricollocazione. Le misure premiali Sempre nell'ottica del favorire accordato dal legislatore al debitore nel CCII va menzionata la previsione di misure premiali a favore del debitore che proporrà tempestivamente domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi. L'introduzione di queste misure riflette lo scopo che anima la riforma, cioè far emergere tempestivamente la crisi d'impresa per consentire alle aziende ancora sane di evitare l'insolvenza, agevolando lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. Tali misure premiali sono previste dagli artt. 24 e 25 CCII e il loro presupposto di applicazione sarà la tempestività, la cui definizione viene ricavata a contrario dall'art. 24 CCII, chiarendo così ipotesi di intervento tardivo. Qualora sarà accertato il presupposto della tempestività e quindi l'imprenditore avrà rispettato i termini di cui all'art. 24 CCII per accedere alle procedure di composizione e regolazione della crisi, per godere delle misure premiali previste dall'art. 25 CCI sarà inoltre necessario che l'imprenditore avrà seguito in buona fede le indicazioni dell'OCRI e che l'istanza di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi non verrà dichiarata inammissibile. Presenti tali requisiti, le misure premiali che potranno essere accordate al debitore consistono in benefici di natura concorsuale, aventi finalità di tutela nel percorso intrapreso per raggiungere le soluzioni concordate; di natura fiscale, al fine di ridurre sanzioni ed interessi a suo carico e, soprattutto, di natura penale, configurando una causa di non punibilità, qualora il danno sia di speciale tenuità, ovvero un'attenuante ad effetto speciale, qualora il danno non sia di speciale tenuità .Fonte: I poteri di acquisizione informativa del curatorefallimentare (www.StudioCataldi.it) 

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