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martedì 28 luglio 2015

"FORSE SI CITANO LEGGI NON+APPROPRIATE?..E FUORI TEMPO MASSIMO?..(le minoranze non si rendono conto?)..O PEGGIO FA COMODO COSI'?..MAH?..X STE RICHIESTE NON SERVONO I BILANCI?..(vero?)..CHI GARANTE ONLUS-BILANCI? ..TUTTO SULLA FIDUCIA?..E DI CHI?-(di mi nonna?)-VI RENDETE CONTO?..(in ritardo in confusione)..POVERI NOI"-

Legge regionale n. 61 del 6 agosto 1996   Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome (B.U.14 Agosto 1996, n. 33)

  • Il testo della Legge  Riferimenti subiti  Riferimenti attivati  Indicatori giuridici  Dati di iter
  • Il Progetto licenziato  Il Progetto presentato  Sommario: Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
  • la seguente legge: Art. 1.Finalita' 1.La Regione Piemonte garantisce il diritto alla liberta' di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e dall'articolo 4 dello Statuto e, riconoscendo la funzione sociale delle scuole materne di cui all'articolo 2, ne promuove lo sviluppo e ne sostiene l'attivita' mediante un proprio intervento finanziario.
  • 2.L'intervento finanziario deve tendere a conseguire il trattamento paritario degli utenti delle diverse scuole statali e non statali, funzionanti nel territorio.  
  • 3.Gli interventi finanziari di cui alla legge sono distinti ed aggiuntivi rispetto agli interventi di assistenza scolastica destinati agli alunni a norma delle vigenti disposizioni, nonche' rispetto a qualsiasi altra contribuzione prevista dalla normativa statale e regionale in favore delle scuole non statali e a quanto previsto e stanziato dai comuni nei rispettivi bilanci a favore delle scuole materne di cui all'articolo 2.
  • Art. 2.Ambito di applicazione  
  • 1.Le norme di cui alla legge riguardano le scuole materne non statali e non dipendenti da Enti locali territoriali, istituite e gestite nell'ambito della normativa vigente, purche' non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalita' dei cittadini.
  • Art. 3. Contributi  
  • 1.La Regione interviene annualmente con propri contributi finalizzati al sostegno delle scuole materne di cui all'articolo 2 tramite i comuni che, attraverso convenzioni, concorrono alle spese di gestione delle stesse. I contributi vengono assegnati:
  • a) nella misura del 75 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante, ed avente i requisiti di cui all'articolo 2, nelle scuole dei comuni con popolazione fino a 6.000 abitanti e alle scuole materne delle frazioni con unica sezione dei comuni capoluogo;
  • b) nella misura del 25 per cento da destinare alle scuole materne dei comuni non capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 6.000 abitanti.2.Nel caso in cui il comune, entro il 31 luglio di ogni anno, non stipuli la convenzione di cui all'articolo 4, le scuole possono richiedere entro il 10 settembre alla Giunta regionale il contributo in modo diretto sulla base di un programma. La Giunta regionale verifica le motivazioni del mancato convenzionamento da parte del comune, l'esistenza dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'autorita' competente e, sentito il comune interessato, delibera l'erogazione del contributo in misura equivalente a quella prevista dalla presente legge.
    Art. 4.Contenuto della convenzione 1.La convenzione di cui all'articolo 3 deve, tra l'altro, stabilire:
    a) la durata, almeno triennale, rinnovabile in mancanza di disdetta;
    b)la misura e le modalita' di erogazione del contributo comunale;
    c)i seguenti adempimenti per la scuola:
    1)di operare, nell'autonomia dei propri indirizzi educativi, nel rispetto della legge 18 marzo 1968, n. 444 e degli orientamenti didattici vigenti;
    2)di conformare il calendario e l'orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salva la facolta' per le scuole di offrire maggiori prestazioni;
    3)di accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi in eta' di ammissione alla scuola materna secondo le norme vigenti;
    4di non costituire sezioni inferiori a quindici alunni. Il numero minimo puo' essere ridotto nel caso di sezione unica;
    5)di concordare con il comune, sentita la Commissione di cui alla lettera d), le quote a carico delle famiglie, in relazione alla misura del contributo comunale, il quale ha carattere integrativo delle quote suddette e tende alla parita' di trattamento degli alunni di scuole materne statali e non statali;
    6)di costituire, sulla base di un regolamento interno, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale, in analogia a quanto previsto per le scuole statali;
    7)di applicare il Contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente; nel caso di personale volontario, anche questo deve essere in possesso del titolo idoneo (se svolge funzione integrativa, e non sostitutiva del personale docente, deve comunque possedere un diploma di scuola media superiore);
    8)di produrre, al fine di evidenziare l'assenza di finalita' di lucro un rendiconto annuale che dovra' fare riferimento, per le spese:
    8.1) al contratto collettivo di lavoro, alle convenzioni con le eventuali congregazioni religiose o ad altre forme di cooperazione;
    8.2) al canone annuo di locazione degli immobili locati nel rispetto e nelle forme previste dalla legislazione vigente;
    8.3)alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
d) La costituzione di una Commissione paritetica tra rappresentanti della scuola e del comune, per l'esame del rendiconto di cui alla lettera c), numero 8), per il controllo sull'applicazione della convenzione e per lo sviluppo di rapporti tra la scuola autonoma e altri tipi di scuole eventualmente esistenti nel comune.   "(QUANDO LE MINOR. NON V'ERANO IN COMM.-come da regolamento ..TUTTO FASULLO?..falso?..IL RENDICONTO SI BASA SU BILANCI?..o carta di formaggio?)"
Art. 5. Richiesta di contributo
1.I comuni che abbiano stipulato o intendano stipulare convenzioni con le scuole materne autonome senza fini di lucro, sulla base di quanto disposto dall'articolo 4, per essere ammessi al contributo di cui all'articolo 3 devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando copia della convenzione o bozza della stessa, entro il 31 luglio di ogni anno.
2.La Giunta regionale assegna i contributi entro il 30 settembre e provvede alla liquidazione, in un'unica soluzione, avuta la prova dell'avvenuta stipula della convenzione, entro il 31 marzo successivo.
Art. 6.Disposizioni finanziarie
1.Per l'attuazione della legge e' autorizzata, per l'anno finanziario 1996, la spesa di lire 5.000.000.000.
2.Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1996 e per gli anni successivi e' istituito il seguente capitolo:<> con lo stanziamento, in termini di cassa e di competenza, di lire 5.000.000.000.
3.Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente.
4.Per gli anni successivi la dotazione del capitolo di cui al comma 2 e' definita con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 7. Norma transitoria
1.Il termine per la presentazione della domanda relativa ai contributi in conto 1996 e' stabilito al 31 dicembre.
2.La Giunta regionale assegnera' i contributi di cui al comma 1 entro il 31 marzo 1997.
3.Nel caso di comuni che, all'entrata in vigore della legge, abbiano in atto convenzioni con scuole materne autonome, il contributo regionale, di cui alla legge, deve andare a favore delle scuole convenzionate in aggiunta al finanziamento gia' stabilito nelle convenzioni a carico del comune; le convenzioni dovranno, pertanto, essere modificate con l'introduzione della nuova misura complessiva del contributo.
4.Il personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge non rientra nella previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 7.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino,    addi' 6 agosto 1996       Enzo Ghigo

2 commenti:

Vergognosamente ha detto...

LA MINORANZA È TROPPO IMPEGNATA CON LA MOZIONE SULLA REGISTRAZIONE E DIVULGAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE , ROBA DA BUROCRATI NULLAFACENTI CHE AI CITTADINI ED ALLE NOSTRE SACOCCE NON FREGA UN EMERITO BELINO
LA VERGOGNA NON TOCCA QUESTI INCAPACI ?
A non disturbare il manovratore cosa gli frutta ? Cosa gli ha promesso la Gio ? Qualcuno del gruppo di minoranza ha da risolvere qualche porcata (licenza edilizia fasulla, opere infrastrutturali che non dovrebbero essere a carico della comunità, ecc)????
CHE BANDA DI CIUCCHI!!!!

"prima o poi nella vita le porcate gli umma-umma i ciapa-ciapa i pia-pia ecc varranno al pettine!"..al temp le galantom ha detto...

qui forse non si tratta solo dei nostri soldi ma di legittimita' e di legalita' amministrativa vero segretario comunale?