Sul gravame proposto dal condominio, e incidentalmente dalla stessa danneggiata, la Corte d'Appello di Sassari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riteneva ex art. 2051 Cc responsabili solidalmente sia il condominio che il Comune.
Propone ricorso per cassazione personalmente un singolo condomino, deducendo, tra l'altro, l'erronea interpretazione dell'art. 2051 Cc, per avere la corte territoriale scorrettamente qualificato come custode della grata metallica anche il condominio.
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