Domanda: I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE NON POSSONO UTILIZZARE "PALETTE" DI GESTIONE DEL TRAFFICO Domanda risolta Protezione civile paletta?
salve a tutti sono un volontario della pc di cuneo e ho una domanda da farvi io possiedo una paletta con scritto protezione civile....questa paletta posso tenerla sul cruscotto della mia auto???
Risposta
A PROPOSITO DI "PALETTE"
Da diverse Associazioni aderenti alla Consulta mi viene richiesto un parere sulla
annosa questione della "paletta", e se i Volontari possono o non possono utilizzarla.
Il mio parere personale è relativo in quanto non si tratta di una questione da valutare
"un tanto al kilo", ma esistono normative ben precise; ed a tale proposito è interessante
l'articolo di Giovanni Di Gaetano pubblicato su "La Protezione Civile Italiana" del
marzo 2002 che ricorda come ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, con
le modifiche di cui al D.P.R. n° 610 del 16 settembre 1996, l'uso delle palette è riservato
ai "soggetti" che espletano esclusivamente servizi di Polizia Stradale e devono essere
adoperate per intimare l'alt a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina
del Codice della Strada, per la prevenzione e l'accertamento di eventuali violazioni in
materia di circolazione.
Fra i "soggetti" autorizzati che sono elencati nello stesso articolo 12 del Codice della
Strada ai comuni 1 e 2 non risultano i Volontari di Protezione Civile, ai quali non è
permesso svolgere servizi di Polizia Stradale e pertanto non possono e non devono
adoperare, nonché detenere "alcuna" paletta. dove Fanno eccezione tutti quei casi di
"VERA EMERGENZA" e di "calamità naturali" il Volontario, nell'immediatezza
d'intervento coadiuva tutti gli organismi istituzionali (Polizia, Carabinieri, ecc.) chiamati
a fronteggiare l'emergenza.
In questi frangenti può accadere che venga affidata la paletta in ausilio dei
rappresentanti di una amministrazione statale impegnati nei soccorsi, per il resto, la
legge non ammette deroghe alcune.
Spero di aver soddisfatto il tema delle richieste pervenute, ricordando che la
responsabilità oggettiva ricade sul Presidente dell'Associazione, quindi OCCHIO!!
OCCHIO MARCO!!!..."IL TUO AMICO FABRY E LA GIO' INCASSANO GLI EMOLUMENTI DA ASS. E SINDI. E A TE TI FOTTONO..LASCIANDOTI LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA ?"...
MENTRE LA RESPONSABILITA' SOGGETTIVA E' E RESTA DI CHI USA O ANCHE SOLO ESPONE IN AUTO LA PALETTA!!!
A PROPOSITO DI "PALETTE"
Da diverse Associazioni aderenti alla Consulta mi viene richiesto un parere sulla
annosa questione della "paletta", e se i Volontari possono o non possono utilizzarla.
Il mio parere personale è relativo in quanto non si tratta di una questione da valutare
"un tanto al kilo", ma esistono normative ben precise; ed a tale proposito è interessante
l'articolo di Giovanni Di Gaetano pubblicato su "La Protezione Civile Italiana" del
marzo 2002 che ricorda come ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada, con
le modifiche di cui al D.P.R. n° 610 del 16 settembre 1996, l'uso delle palette è riservato
ai "soggetti" che espletano esclusivamente servizi di Polizia Stradale e devono essere
adoperate per intimare l'alt a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina
del Codice della Strada, per la prevenzione e l'accertamento di eventuali violazioni in
materia di circolazione.
Fra i "soggetti" autorizzati che sono elencati nello stesso articolo 12 del Codice della
Strada ai comuni 1 e 2 non risultano i Volontari di Protezione Civile, ai quali non è
permesso svolgere servizi di Polizia Stradale e pertanto non possono e non devono
adoperare, nonché detenere "alcuna" paletta. dove Fanno eccezione tutti quei casi di
"VERA EMERGENZA" e di "calamità naturali" il Volontario, nell'immediatezza
d'intervento coadiuva tutti gli organismi istituzionali (Polizia, Carabinieri, ecc.) chiamati
a fronteggiare l'emergenza.
In questi frangenti può accadere che venga affidata la paletta in ausilio dei
rappresentanti di una amministrazione statale impegnati nei soccorsi, per il resto, la
legge non ammette deroghe alcune.
Spero di aver soddisfatto il tema delle richieste pervenute, ricordando che la
responsabilità oggettiva ricade sul Presidente dell'Associazione, quindi OCCHIO!!
OCCHIO MARCO!!!..."IL TUO AMICO FABRY E LA GIO' INCASSANO GLI EMOLUMENTI DA ASS. E SINDI. E A TE TI FOTTONO..LASCIANDOTI LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA ?"...
MENTRE LA RESPONSABILITA' SOGGETTIVA E' E RESTA DI CHI USA O ANCHE SOLO ESPONE IN AUTO LA PALETTA!!!
2 commenti:
chiedete al ex sindaco commissariato di rivarolo cosa gli è successo quando la polizia stradale lo ha cuccato con la paletta in macchina sul cruscotto...pur essendo sindaco e consigliere provinciale o regionale...quanti problemi con la giustizia penale?..."PIRLOZZOLI di S.G. svegliatevi che poi siete voi e non il potere che vi assicura che tutto è ok?"...sveglia rimba..
il volontario (ma qualunque persona non chiaramente citata nell' articolo 12 C.d.S.) non può avere compiti di alterazione del flusso veicolare (viabilità).
E' nullo quindi ogni accordo o mandato ricevuto per tale attività in quanto contra legem. In caso di problematiche, oltre alla denuncia penale, l'assicurazione civile non provvederà al pagamento dei danni, lasciando così il volontario solo davanti alle proprie responsabilità, che sono sempre personali in base all'articolo 27 della Costituzione Italiana.
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