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venerdì 10 maggio 2013

Il Volontario di Protezione Civile, Come detto più volte, il volontario (ma qualunque persona non chiaramente citata nell’ articolo 12 C.d.S.) non può avere compiti di alterazione del flusso veicolare (viabilità).

Un volontario di Protezione Civile può utilizzare la paletta per operazioni di viabilità?
Come detto più volte, il volontario (ma qualunque persona non chiaramente citata nell' articolo 12 C.d.S.) non può avere compiti di alterazione del flusso veicolare (viabilità).
Se inoltre il volontario (e in genere chiunque) sia in possesso di un segno distintivo delle forze dell' ordine (ivi compresa la "paletta" esplicitamente elencata quale segno distintivo con  circolare del Ministero dell' Interno del 7 Marzo 2006 numero 557/PAS/3418-1011) incorre nella denuncia ai sensi del codice penale :
Possesso di segni distintivi contraffatti. Art. 497-ter. Codice Penale. (1)
Le pene di cui all'articolo 497-bis si applicano anche, rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso.
1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155
Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Art. 497-bis.  Codice Penale. (1)
Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.
(1) Articolo inserito dall'art. 10, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155
E' da notare inoltre che tale circolare e le direttive in essere non concedano e proibiscano l' utilizzo anche per quei dispositivi simili a quelli originali.
Ritornando alla competenza del presente sito web :
I volontari di Protezione Civile non possono utilizzare i segnali distintivi (palette) in quanto lo stesso è riservato al personale incaricato della prevenzione e dell'accertamento dei reati in materia di circolazione (articoli 11 e 12 del Codice della Strada e artt. 21-24 del conseguente regolamento di esecuzione ed attuazione).
Ai volontari di Protezione Civile non è permesso svolgere servizi di polizia stradale e pertanto non possono e non devono adoperare nonché detenere palette durante il normale svolgimento delle attività istituzionali.
Fanno eccezione i casi in cui tutti gli organismi istituzionali (Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani, ecc.) chiamati a fronteggiare l'emergenza stessa si avvalgono del supporto dei volontari di Protezione Civile: in questi frangenti al Volontariato può essere affidata, con uno scopo ben preciso, la paletta in ausilio al personale dell'amministrazione statale o locale impegnata nei soccorsi. In sostanza il Volontariato utilizza la paletta solo su indicazione e nei limiti (anche temporanei) delle direttive ricevute dai soggetti pubblici (agenti di polizia, vigili, ecc.) titolari dell'uso delle stesse.
I volontari di Protezione Civile aderenti ad una organizzazione in attività non di emergenza non possono in alcun modo svolgere funzioni di ausiliari del traffico.
L'espletamento di attività quali regolazione del traffico a seguito di incidenti stradali, scorta a cortei o processioni, servizi d'ordine durante manifestazioni sportive o culturali non sono da considerare tra le ipotesi di collaborazione che il Volontariato è chiamato ad assicurare nei servizi di Protezione Civile, salvo i casi in cui queste attività rientrino in una più generale gestione di emergenze o di grandi eventi dichiarati e coordinati dalle competenti autorità.
L'uso di emblemi di Protezione Civile, segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi deve quindi limitarsi ai casi previsti dalle normative vigenti (codice stradale, leggi e regolamenti) e secondo le direttive impartite dalle autorità competenti.
Utilizzo della "paletta".E' nullo quindi ogni accordo o mandato ricevuto per tale attività in quanto contra legem. In caso di problematiche, oltre alla denuncia penale, l'assicurazione civile non provvederà al pagamento dei danni, lasciando così il volontario solo davanti alle proprie responsabilità, che sono sempre personali in base all'articolo 27 della Costituzione Italiana.

1 commento:

M.D. ha detto...

I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE NON POSSONO UTILIZZARE SEGNALI DISTINTIVI (PALETTE) DI GESTIONE DEL TRAFFICO in quanto lo stesso è riservato al personale incaricato della prevenzione e dell’accertamento dei reati in materia di circolazione (articoli 11 e 12 del Codice della Strada e artt. 21-24 del conseguente regolamento di esecuzione ed attuazione).
I volontari di Protezione Civile aderenti ad una organizzazione in attività non di emergenza non possono in alcun modo svolgere funzioni di ausiliari del traffico.
L’espletamento di attività quali regolazione del traffico a seguito di incidenti stradali, scorta a cortei o processioni, servizi d’ordine durante manifestazioni sportive o culturali non sono da considerare tra le ipotesi di collaborazione che il Volontariato è chiamato ad assicurare nei servizi di Protezione Civile, salvo i casi in cui queste attività rientrino in una più generale gestione di emergenze o di grandi eventi dichiarati e coordinati dalle competenti autorità.
L’uso di emblemi di Protezione Civile, segnali distintivi, lampeggiatori visivi ed uniformi deve quindi limitarsi ai casi previsti dalle normative vigenti (codice stradale, leggi e regolamenti) e secondo le direttive impartite dalle autorità competenti.