Cerca nel blog

Scrivi su segreteria.tapparoudc.tapparoudc@blogger.com

  • COMMENTI POLITICI
  • DI TUTTO UN PO'
  • MALELINGUE POLEMICHE
  • MIRACOLI
  • MISCELLANEA
  • PENSIERI ED OPINIONI
  • PER PUBBLICARE I VOSTRI CONTRIBUTI (potete allegare foto + testo inviando una mail) segreteria.tapparoudc.tapparoudc@blogger.com
  • POESIE IDEE
  • PROBLEMATICHE SOCIALI
  • RICEVO E PUBBLICO

giovedì 27 settembre 2012

cirimela: ECCO Come costituire un'Associazione Culturale, Sportiva, Ricreativa o di Volontariato....VOI CERTAMENTE AVETE OTTEMPERATO A TUTTO CIO' VERO?...PECCATO PER' CHE SUL WEB DI VOI GIURIDICAMENTE E FISCALMENTE NON VI SIA TRACCIA..."ed allora non potete ESSERE ed espletare le FUNZIONI e GODERE DEI BENEFICI di una associazione..."sempre e solo fals a S.G.i?"...E BASTA...

Come costituire un'Associazione Culturale, Sportiva, Ricreativa o di Volontariato

Il primo passo

Per costituire un'associazione è indispensabile essere almeno un gruppo di persone. Una volta decisa la costituzione è necessario convocare un'Assemblea di Costituzione tra i soggetti interessati che discutano e ne approvino l'Atto Costitutivo e lo Statuto.
 

Statuto e Atto costitutivo

Lo Statuto dell'Associazione deve rispettare i criteri di democraticità, vale a dire tutti i soci sono uguali, hanno gli stessi diritti e possono essere eletti alle cariche elettive. Dentro lo Statuto vanno elencati:
  • gli scopi dell'Associazione
  • i requisiti necessari per l'iscrizione
  • gli organi dell'Associazione (la loro durata e i loro distinti compiti).
E' utile registrare l'atto costitutivo all'Ufficio del Registro della propria provincia, in quanto può essere necessario nel caso si stipulino contratti o si richiedano contributi da Enti Pubblici, che tendenzialmente possono essere richiesti dopo almeno due anni di vita dell'Associazione. L'atto di costituzione (sottoscritto dai soci fondatori) e lo statuto vanno registrati presso un notaio, la spesa è di circa € 300. L'Associazione non ha personalità giuridica quindi non può possedere beni immobili.

Gli organi dell'Associazione

E' necessario che tra gli organi dell'Associazione siano almeno previsti:
  • l'Assemblea dei soci (si riunisce almeno una volta all'anno, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, discute e approva i bilanci presentati dal Consiglio, è il massimo organo deliberante dell'Associazione)
  • il Consiglio Direttivo (ne fanno parte il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, e almeno 1 altro membro, in quanto i componenti devono essere in numero dispari, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati al presidente e all'assemblea e tutti gli altri che l'assemblea gli destina)
  • il Collegio dei Revisori dei Conti (eletto dall'assemblea, controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto)
  • il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ed ha quindi la responsabilità giuridica, può essere eletto dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, la sua carica (come del resto tutte le altre cariche nell'associazione) è temporanea.

Come disciplinare le attività associative

E' obbligatorio tenere un registro cassa per il bilancio sociale anche se non va depositato, e i fogli dunque non vanno vidimati.
Le attività dell'Associazione possono essere rivolte ai soci oppure no, devono essere in prevalenza senza scopo di lucro, eventuali attività commerciali possono essere esercitate ma non in natura prevalente rispetto alle altre attività associative, previa apertura di una partita IVA e quindi tenuta di libri contabili e pagamento dei dovuti oneri fiscali.
Eventuali utili vanno reinvestiti nelle attività dell'Associazione. Nell'eventualità che l'Associazione voglia funzionare come circolo o produrre servizi ai propri soci (ad esempio rivendita bevande, alcolici, alimenti, ecc.) è necessario per ottenere le autorizzazioni aderire ad un'associazione del tempo libero a diffusione nazionale con riconoscimento del Ministero dell'Interno (ad esempio ARCI, ACLI, AICS, CAPIT, ANSPI, ENDAS, ecc.).

Come costituire un circolo o un'associazione culturale
Il punto di partenza per costituire un'associazione è quello di redigere i relativi Statuto ed Atto di costituzione. La costituzione può avvenire indifferentemente nella forma di atto pubblico, con l'intervento quindi di un notaio, oppure con un semplice atto privato tra un gruppo di persone. Questi documenti devono esplicitare la denominazione dell'ente, le attività che attraverso esso si intendono svolgere, lo scopo istituzionale, il patrimonio, la sede, oltre alle norme relative all'ordinamento ed all'amministrazione interni. Devono essere anche fissati i diritti e i doveri degli associati nonchè le condizioni di ammissione.
Si consiglia comunque, prima di mettersi al lavoro, di leggere attentamente il libro I del codice civile, agli articoli dal 14 al 35. Un'associazione si può costituire a costo zero.
Sotto il profilo giuridico le associazioni e i circoli culturali possono essere RICONOSCIUTI o NON RICONOSCIUTI dallo Stato italiano. Solo tale riconoscimento conferisce loro personalità giuridica, limitando così la responsabilità degli amministratori agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni. Nel caso si opti per il riconoscimento occorre registrarsi presso l'Ufficio del Registro ed inoltrare la relativa richiesta di riconoscimento alla Prefettura, che avvierà il procedimento affinché la pratica, passando per il ministero competente, giunga infine alla Presidenza della Repubblica.
Se tutto procede bene il decreto di riconoscimento può arrivare prima di 2 anni. I tempi possono essere più brevi nel caso in cui l'associazione limiti la sua attività all'ambito provinciale o regionale: in questo caso, infatti, il via libera viene dato dal Prefetto o dal Presidente della Giunta regionale.
Lo Statuto di un'associazione che aspiri al riconoscimento statale deve essere redatto dal notaio e contenere, oltre ai dati summenzionati, anche l'obbligo dell'approvazione annuale del bilancio.
Va ricordato infine che sono previste agevolazioni fiscali (legge 153/94, art. 14) per le associazioni che aderiscono ad una delle Associazioni Nazionali di settore riconosciute dal Ministero (ARCI, AICS ecc...). La scelta dell'adesione deve essere citata nell'articolo 1 dello statuto.

Nessun commento: