Che cos'è?
Non va confuso con la figura dell'Avvocato, del Magistrato o del Giudice di Pace.
Il Difensore Civico è un organismo presente nella quasi totalità delle Regioni italiane ed in molte Province e Comuni, viene nominato dall'Amministrazione è resta in carica sino alla scadenza del mandato della medesima.
Di cosa si occupa?
Il Difensore Civico ha il compito di esaminare le denunce dei cittadini contro casi di cattiva amministrazione degli enti locali. Egli è un pubblico ufficiale che tutela, in maniera non giurisdizionale, i diritti soggettivi e gli interessi dei cittadini quando questi vengano lesi o negati dall'Amministrazione Pubblica. La funzione di controllore dell'operato dell'Amministrazione viene svolta nell'interesse generale della correttezza nell'esercizio dell'attività amministrativa.
Nei confronti di chi agisce?
Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti:
a) dell'attività della Pubblica Amministrazione, dei sui uffici e servizi;
b) delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione;
c) di tutti i soggetti che esercitano le funzioni proprie della Pubblica Amministrazione.
d) delle amministrazioni periferiche dello Stato (escluse quelle competenti in materia di sicurezza pubblica, difesa, giustizia).
Quando interviene?
Si può presentare una denuncia al Difensore Civico per i casi di cattiva amministrazione nell'azione della macchina amministrativa. Il Difensore Civico agisce quindi nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e dei servizi. Egli, in modo particolare, conduce indagini sui casi di cattiva amministrazione e lesione dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'azione degli enti della Pubblica Amministrazione.
Cosa significa "cattiva amministrazione"?
Si parla di "cattiva amministrazione" quando una Pubblica Amministrazione omette di compiere un atto dovuto, opera in modo irregolare o agisce in maniera illegittima.
Nello specifico, cattiva amministrazione significa:
a) lesione di diritti e interessi del cittadino e della persona;
b) irregolarità amministrative;
c) iniquità;
d) discriminazioni;
e) abuso di potere;
f) carenza o rifiuto d'informazione;
g) ritardi ingiustificati.
Cosa fa il Difensore Civico?
Può intervenire, su richiesta di singoli cittadini o associazioni per:
a) eliminare disfunzioni, ritardi, abusi;
b) garantire il pieno esercizio dei diritti di accesso e partecipazione al procedimento amministrativo;
c) stimolare le strutture dell'Amministrazione ad assumere iniziative nell'interesse dei cittadini; d) accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente attuati.
Cosa non può fare il Difensore Civico?
Il Difensore Civico non può:
a) regolare controversie tra privati;
b) agire per la tutela di posizioni connesse al rapporto d'impiego su richiesta di dipendenti comunali di aziende, istituzioni, società ed enti controllati o partecipati a maggioranza o affidatari di pubblici servizi;
c) intervenire nelle scelte politiche dell'amministrazione;
d) riformare atti dell'amministrazione;
e) rappresentare il cittadino in giudizio.
Come interviene il Difensore Civico?
Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Il Difensore Civico garantisce il rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza e imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso dei procedimenti amministrativi e all'emanazione di singoli atti. Abitualmente conduce le sue indagini sulla base delle denunce che riceve, ma può anche avviare indagini di propria iniziativa. Egli verifica il quesito che riceve sotto il profilo tecnico giuridico e, una volta accertata la propria competenza, procede a:
a) interessare l'ufficio dell'Amministrazione che cura il procedimento al fine di eliminare l'eventuale disfunzione, ritardo o abuso;
b) segnalare, in presenza di gravi inadempienze, il caso agli organi competenti;
c) assicurare risposta ad ogni richiesta di intervento e provvedere direttamente a comunicare agli interessati la eventuale non ammissibilità delle richieste pervenute;
d) sospendere ogni intervento in caso di azione giudiziale, non potendo interferire con l'attività degli organi di giustizia.
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