Senza omologazione un dispositivo può rilevare una velocità errata, a discapito degli automobilisti che in ogni caso dovranno pagare multe salate elevate da autovelox "sballati" Il governo sta puntando, con la nuova modifica al codice della strada (ad oggi in attesa del varo), a legalizzare di fatto tutti gli autovelox non omologati secondo le norme di legge, poichè ad oggi, gli autovelox sono esclusivamente approvati. La procedura di omologazione viene effettuata una tantum, prima della sua commercializzazione (percui si riferisce al modello, non al singolo dispositivo poi riprodotto in serie) e serve a verificare se il modello sottoposto a tale procedura rispecchi una serie di prescrizioni e caratteristiche tecniche e funzionali descritte dal codice della strada. L'approvazione invece, procedura effettuata ad oggi per tutti gli autovelox italiani, è un processo semplificato, in quanto viene effettuata quando lo strumento sopposto a verifica non rispecchia le caratteristiche tecniche e funzionali previste sempre dal codice della strada. Ad aggiungere maggior importanza a questa procedura ci ha pensato la cassazione che, nel 2015, con una storica sentenza, ha dichiarato che l'affidabilità dell'autovelox si basa sulla presenza di omologazione e taratura.L'enorme mole di ricorsi sorbiti dai vari tribunali italiani, circa l'illegimilità delle sanzioni elevate con questi disposizioni, in virtù dell'articolo 142 comma 6 del codice della strada che considera come fonti di prova esclusivamente le risultanze di apparecchiatura debitamente omologate, ha fatto scattare nel legislatore "il bisogno" di sanare tale situazione considerando le apparecchiature approvate al pari di quelle omologate. Tale considerazione però è alquanto assurda: non è possibile che il legislatore pretenda che le cinture del veicolo siano omologate, pena sanzioni elevate, ma l'autovelox che, ricordiamo sia stato promosso come dispositivo per la sicurezza stradale, sia semplicemente approvato, almeno di non voler fare CASSA!
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