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martedì 14 marzo 2017

-RICORSO CONTRO MULTE AUTOVELOX: ECCO LA NUOVA SENTENZA-Esiste una risposta ed è del Ministero dei trasporti. Dice: “Non sono inquadrabili in alcuna delle categorie di dispositivo o di segnaletica previste dal vigente Codice della Strada” e pertanto “non sono suscettibili né di omologazione né di autorizzazione”.




RICORSO CONTRO MULTE AUTOVELOX: ECCO LA NUOVA SENTENZA


Notizie importanti in arrivo per chi ha ricevuto una multa da autovelox: con la sentenza n° 26441/16 del 20.12.2016, la Corte di Cassazione ha infatti ribadito che la contravvenzione può essere annullata se il verbale della polizia è incompleto, ovvero non cita l’ordinanza del prefetto che ha autorizzato la rilevazione elettronica. In pratica, come ricorda leleggepertutti.it, la Cassazione, suddivide la casistica in tre tipologie.In un centro urbano la contravvenzione è legittima solo se, con autovelox montato su cavalletto, l’automobilista viene fermato immediatamente con relativa contestazione. In sostanza, oltre al misuratore deve esserci anche la polizia controllarne il funzionamento. La ‘ratio’ alla base di questa scelta giurisprudenziale, è legata alla necessità di dare al trasgressore la possibilità di difendersi immediatamente, giustificando magari l’eccesso di velocità con una necessità contingente come il dover raggiungere il più presto possibile un ospedale.Fuori da centri urbani, in particolare sulle autostrade, il discorso è invece diverso: l’autovelox non è sottoposto ad alcun limite e può dunque esser montato anche senza la concomitante presenza della polizia, vista l’ovvia la problematicità del poter fermare immediatamente il trasgressore, che riceverà invece la multa a casa senza la necessità della contestazione immediata.Il caso più problematico è il terzo, quello relativo alle strade urbane ad alto scorrimento e alle strade extraurbane secondarie. In queste situazioni, l’autovelox può si esser attivato anche senza la presenza della polizia ma solo dopo previa autorizzazione del Prefetto tramite decreto. Proprio sul decreto devono esser indicate in modo preciso la chilometrica dove deve essere montato l’autovelox. E, in caso di multa, la contravvenzione deve sempre riportare tra i suoi dati anche il numero dell’ordinanza del Prefetto.Perché questa decisione? Perché la norma di base prevede che qualora sia possibile, la contravvenzione debba sempre esser contestata immediatamente al trasgressore: l’eccezione è accettata solo quando l’inseguimento o l’arresto dell’auto è pericoloso per motivi di traffico, evitando quindi che alla base della multa ci sia unicamente la volontà del comune di ‘fare cassa

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