
L'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente: <<E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. é in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire centocinquantamila a lire quattrocentomila. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza>>. non specifica il tipo di casco, come sempre in italia diamo spazio all'interpretazione che ovviamente viene fatta AD PERSONAM, probabilmente visto che le telecamere a circuito chiuso del locali pubblici sono situate in alto, il casco jet potrebbe precludere il riconoscimento del viso o di altri segni particolari, ma se andiamo a vedere anche cappellini e cappucci delle felpe potrebbero. Facciamo finta di niente che e' meglio...
1 commento:
Non vedo, non sento, non parlo...
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