DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.
1.
In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del
sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede
allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in
carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o
presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del
sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente,
dal vicesindaco e dal vicepresidente.
2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il
sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di
impedimento temporaneo, nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio
della funzione ai sensi dell'articolo 59.
3. Le dimissioni
presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano
efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro
presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del
rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4.
Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni
caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonche'
delle rispettive giunte
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