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domenica 17 agosto 2014

tombe:una cappella gentilizia o di famiglia, se priva di feretri, e, quindi libera, possa essere ceduta, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione?

AAAA0028«di Chiara Cabassa
Ma se si ha bisogno di realizzare - sottolineano all’ Ama - si può chiedere la retrocessione della concessione. Il Comune valuterà il residuo della concessione e il manufatto in modo da rientrare in possesso della concessione e bandire una nuova asta». «La concessione del terreno - spiega nel dettaglio il dirigente - viene data al cittadino che la richiede dal Comune. Le concessioni di terreni a titolo perpetuo sono comunque trasferibili attraverso un atto notarile. Così come accade per la vendita della tomba che è una proprietà privata. Può succedere perché il proprietario trasferisce la sua residenza altrove ma anche, e questo dipende fondamentalmente dalla crisi economica, perché la gente ha bisogno di liquidità». Ma di quanti soldi si parla? «Il costo di una concessione di terreno a titolo perpetuo si aggira intorno ai 20-25mila euro. Se a questo aggiungiamo il valore della lapide, che varia a seconda della grandezza e dei materiali usati ma è comunque una spesa, è facile capire che si tratta di somme importanti che a molti possono tornare utili se non indispensabili. Soprattutto in questi tempi». Esistono, però, opinioni, invero del tutto minoritarie, volte a sostenere come, in regime di concessione perpetua, sorta quindi prima del DPR 803/1975 entrato in vigore il 10 febbraio 1976, una cappella gentilizia o di famiglia, se priva di feretri, e, quindi libera, possa essere ceduta, previo consenso del Comune, laddove questi possa verificare che nel trasferimento non vi sia lucro o speculazione. Un’altra corrente dottrinaria e giurisprudenziale, alla quale appartiene chi scrive, nega invece la possibilità di continuare a cedere totalmente o parzialmente il diritto d’uso di tutte le sepolture fra privati, sulla base di quanto disposto dall’art.93 comma 4 del DPR 803/75, poi confermato dall’art.92 comma 4 del DPR 285/90, il quale fa divieto di concedere aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro.

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