SPERIAMO SIA
IN PARTICOLARE VEDERE L' ARTICOLO 4 parte 1°
Franco
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Circolare 16 novembre 1994 n. 01768 U.L.
Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione, e soccorso.
Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica.
G.U. n.276 del 25 novembre 1994
A seguito dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992 n. 225 che, agli articoli 11 e 18 prevede la più ampia partecipazione delle associazioni e/o organizzazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono alle attività di previsione, prevenzione,e soccorso di cui agli articoli 1,2 e 3 della stessa legge, si ravvisa la necessità di rivedere ed aggiornare il precedente censimento delle forze di volontariato, disposto con decreto 30 giugno
Al fine, inoltre, di promuovere la più ampia collaborazione fra il volontariato organizzato, gli enti locali, le regioni e le prefetture, nella ricognizione delle risorse umane e di mezzi del volontariato sono stati individuati i criteri e le modalità di seguito riportati, sui quali è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale di volontariato, operante presso
Nella presente circolare sono state recepite oltre alle indicazioni espresse dal Consiglio di Stato, le proposte pervenute dagli altri dicasteri a seguito di diramazione del citato schema di regolamento.
Si ritiene, innanzitutto, che l'elenco che s'intende istituire debba essere collegato con i "registri regionali generali" del volontariato, istituiti ai sensi dell'art.6 della legge n.266/91, che costituiscono, a livello generale, lo strumento di identificazione e di collegamento del volontariato con le istituzioni pubbliche.
Come per il passato e per le competenze affidate al prefetto nel coordinamento degli interventi di protezione civile nelle emergenze, l'iscrizione nell'elenco viene disposta dal Dipartimento della protezione civile, sentito il prefetto competente per territorio, che esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di affidabilità capacità operativa delle associazioni aspiranti.
Per quanto attiene la concessione dei contributi sono previste due ipotesi: la prima riguarda le istanze finalizzate a migliorare il livello di dotazione di apparati strumentali di cui l'associazione e/o organizzazione/gruppo dispone; la seconda concerne, invece il sostegno in attività volte al miglioramento della preparazione tecnico-professionale che le associazioni e/o organizzazioni singolarmente od in concorso con altre associazioni ed enti intendano effettuare.
La concessione dei contributi, in accoglimento delle istanze prodotte, viene disposta in misura non superiore al 50% del fabbisogno complessivo risultante dalla documentazione prodotta.Al fine di semplificare l'approntamento delle istanze documentate finalizzate agli obbiettivi sopra descritti e conseguentemente, di snellire l'istruttoria prevista dal sopraccitato regolamento, si forniscono di seguito le indicazioni cui bisogna attenersi per l'inserimento delle associazioni e/o organizzazioni nell'elenco del Dipartimento (parte I) e per l'erogazione dei contributi alle medesime (parte II)
PARTE I
ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E/O ORGANIZZAZIONI/GRUPPI DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.
1. Adempimenti delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato.
Ai fini dell'impiego delle associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni e/o
organizzazioni/gruppi di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso, di esercitazione ed in quelle di formazione teorico-pratica, le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco che forma oggetto della presente circolare, presentando la documentazione secondo le modalità di seguito riportate.
La domanda di inserimento deve essere inoltrata al Dipartimento della Protezione Civile-Ufficio Affari Generali e Volontariato e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di :
a) certificato penale e dei carichi pendenti dell'anzidetto rappresentante legale dell'associazione
b) attestato di iscrizione in uno dei registri regionali del volontariato istituiti ai sensi dell'art.6 della legge n.266/91;
c) dichiarazione del responsabile dell'associazione o documento attestante l'eventuale precedente censimento ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;
d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le associazioni ancora non iscritte nel registro regionale e che alla data di pubblicazione delle presente circolare non risultino essere state mai censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;
e) scheda informativa contenente i dati per la valutazione delle capacità operative dell' associazione e/o organizzazione/gruppo, secondo il modello distribuito dal Dipartimento della protezione civile -Ufficio affari generali e volontariato, a firma del legale rappresentante .
Per le associazioni e/o organizzazioni locali, aderenti ad associazioni e/o organizzazioni nazionali, l'istanza documentata viene inoltrata per il tramite della propria associazione e/o organizzazione nazionale.
Ai fini di un'omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni organizzazioni/gruppi richiedente della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, le associazioni e/o organizzazioni/gruppi interessati debbono attenersi al modello allegato alla presente circolare.
Alle associazioni e/o organizzazioni/gruppi che risultino inseriti nell'elenco che forma oggetto della presente circolare, si applicano i benefici previsti dal precitato art.18 della legge n. 225/92 e dalla presente circolare nonchè il rimborso ai datori di lavoro degli oneri derivanti dall'impiego di volontari preventivamente autorizzati, in attività di emergenza e di formazione, nonchè nelle esercitazioni autorizzate dalle prefetture e dagli enti locali, ciascuno per la propria parte di competenza;il rimborso di carburante e la copertura assicurativa dei mezzi e dei volontari impiegati in emergenza e nelle suddette esercitazioni preventivamente autorizzate.
2. Casi di mancato inserimento e motivi di cancellazione
Il Dipartimento della protezione civile, accertata l'eventuale assenza dei requisiti indicati al punto 1 od in presenza di parere negativo espresso dal prefetto dispone con provvedimento motivato, dandone comunicazione agli interessati ed alle prefetture, l'esclusione dall'iscrizione nell'elenco suddetto.
Analogamente, nell'aggiornamento periodico dell'elenco medesimo, dispone la cancellazione delle associazioni organizzazioni/gruppi qualora vengano meno i requisiti indicati al precedente punto1
Tutte le associazioni nazionali e locali che svolgano la propria attività in assenza di scopo di lucro ma che non siano classificabili come associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato ai sensi della legge n.266/91 in quanto non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge, nonchè realtà associative od organizzative diversamente classificabili, ancorchè risultassero essere state censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990 sono escluse dall'elenco delle organizzazioni di volontariato di cui al precedente punto 2 ed inserite in un elenco separato.
3. Casi di mancato inserimento e motivi di cancellazione da parte delle regioni e delle province autonome
Nell'intento di realizzare la più efficace collaborazione fra istituzioni centrali, periferiche, enti territoriali e volontariato, le regioni e le province autonome inviano annualmente al Dipartimento della protezione civile copia dei rispettivi registri regionali e comunicano tempestivamente le variazioni riguardanti le associazioni /organizzazioni/gruppi che operano nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile
4. Disposizioni per i gruppi comunali
I comuni che abbiano costituito o intendano costituire gruppi comunali di protezione civile comunicano al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, l'avvenuta costituzione del gruppo allegando copia della delibera comunale e la scheda informativa inerente le descrizione delle capacità tecniche e la consistenza delle risorse umane e strumentali.
I gruppi comunali essendo organizzazioni riconducibili a disciplina giuridica diversa da quella prevista per le associazioni, e/o organizzazioni/gruppi di volontariato sono inseriti in elenco separato rispetto a queste ultime.
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE ED AL MIGLIORAMENTO DELLE PREPARAZIONE TECNICA.
1. Istanze per la concessione di contributi per il potenziamento di attrezzature. Adempimenti delle associazioni e/o gruppi di volontariato.
Hanno titolo alla presentazione della domanda di finanziamento le associazioni, e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile, iscritte nell'elenco istituito con la presente circolare e o iscritte nei registri regionali generali del volontariato istituiti ai sensi dell'art.6 della legge n.266/91 sempre ché esplichino attività di protezione civile.
La domanda (*) deve essere presentata in conformità del modello di cui all'allegato B della presente circolare e deve essere inoltrata al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato- Via Ulpiano 11 00193 Roma corredata di :
a) relazione tecnico-esplicativa da cui si evincano le possibili e prevedibili modalità d'impiego delle attrezzature che si intendono acquisire;
b) parere della prefettura competente per territorio
c) preventivi e documentazione contabile relativi ai costi ed oneri connessi all'acquisizione delle attrezzature oggetto del finanziamento;
d) parere dell'ufficio tecnico erariale competente, attestante le congruità del preventivo di spesa attinente la dotazione strumentale da acquisire;
e) parere della regione o della provincia autonome ai fini di un coordinamento con i finanziamenti erogabili in sede locale;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'associazione attestante l'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero l'inesistenza di tali contribuzioni .
2. Istanze per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica. Adempimenti delle
associazioni e/o gruppi di volontariato.
Le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato possono richiedere contributi per il sostegno di attività di addestramento finalizzate al miglioramento della preparazione tecnica, nonchè di formazione generale.
Le istanze di contributo debbono essere presentate in conformità al modello (*) di cui all'allegato C della presente circolare e devono essere inoltrate al Dipartimento della protezione civile -Ufficio affari generali e volontariato corredate di :
a) relazione illustrativa attinente le attività di addestramento o di formazione che si intendono effettare per migliorare l'efficienza operativa dell'associazione, con l'indicazione dei tempi e delle risorse impiegabili;
b) preventivi e documentazione contabile relativa ai costi ed oneri connessi alle attività oggetto delfinanziamento;
c) analisi costi-benefici relativa alle finalità che l'associazione persegue e al possibile impiego sul territorio delle risorse umane addestrate;
d) parere della competente prefettura per le attività di addestramento, simulazione od esercitazione;
e) parere della regione o della provincia autonome competente per territorio
f) eventuale parere di altra pubblica amministrazione competente in relazione alla tipologia dell'attività tendente al miglioramento della preparazione tecnica;
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'associazione attestante l'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero l'inesistenza di tali contribuzioni .
3. Ulteriori condizioni per la concessione di contributi . Motivi di inammissibilità.
Le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato interessate alla presentazione delle istanze di contributo di cui ai punti sub1 e 2 debbono tener conto che :
a) l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non può superare l'importo delle spese effettivamente sostenute dall'associazione nell'acquisizione delle attrezzature e nella realizzazione delle attività addestrative e/o formative;
b) la concessione dei contributi è subordinata alle compatibilità finanziarie e alle disponibilità di bilancio previsti per di Dipartimento della protezione civile.
c) il provvedimento di concessione del contributo è emesso sulla base del piano di ripartizione predisposto dal Dipartimento della protezione civile e tenendo conto degli obblighi previsti dall'art.6 del sopraccitato regolamento di attuazione dell'art.18 della legge n.225/92.
d) il Dipartimento della protezione civile può disporre accertamenti per verificare l'effettivo impiego delle risorse concesse a seguito delle istanze approvate. Si evidenzia infine che per assicurare un'omogenea valutazione delle istanze prodotte dalle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato e per consentire che l'iter istruttorio sia completato nei limiti temporali indicati nel regolamento di attuazione dell'art.18 della legge n.225/92, non saranno ritenute ammissibili le istanze non conformi ai modelli allegati alla presente circolare e/o prive della documentazione ivi indicata.
Il Dipartimento della protezione civile si riserva, inoltre, di richiedere eventuale ulteriore documentazione, nei termini previsti dal citato regolamento, ai fini di una più completa valutazione del progetto di finanziamento presentato.
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