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domenica 25 giugno 2017
"GIO E COMPANI VARI VEDETE UN PO' DI AGGIORNARVI SULLE MULTE--INVECE DI ASCOLTARE LE SIRENE FORNITRICI--O CONCEDERE (bonus forse pure illegali?) A CHI ORA E' FUNZIONARIO IN UFFICIO--E NON PIU' RESPONSABILE EFFETTIVO DELLA VIABILITA?--OK?"--
Ricorso contro multe da autovelox: ecco la nuova sentenza la Corte di Cassazione si è espressa sul ricorso contro multe da autovelox
Auto troppo veloci: cittadino s’inventa l’autoveloNotizie importanti in arrivo per chi ha ricevuto una multa da autovelox: con la sentenza n° 26441/16 del 20.12.2016, la Corte di Cassazione ha infatti ribadito che la contravvenzione può essere annullata se il verbale della polizia è incompleto, ovvero non cita l’ordinanza del prefetto
che ha autorizzato la rilevazione elettronica. In pratica, come ricorda leleggepertutti.it, la Cassazione, suddivide la casistica in tre
tipologie.
In un centro urbano la contravvenzione è legittima
solo se, con autovelox montato su cavalletto, l’automobilista viene
fermato immediatamente con relativa contestazione. In sostanza, oltre al
misuratore deve esserci anche la polizia controllarne
il funzionamento. La ‘ratio’ alla base di questa scelta
giurisprudenziale, è legata alla necessità di dare al trasgressore la
possibilità di difendersi immediatamente, giustificando magari l’eccesso
di velocità con una necessità contingente come il dover raggiungere il
più presto possibile un ospedale. Fuori da centri urbani, in particolare sulle autostrade,
il discorso è invece diverso: l’autovelox non è sottoposto ad alcun
limite e può dunque esser montato anche senza la concomitante presenza
della polizia, vista l’ovvia la problematicità del poter fermare immediatamente il trasgressore, che riceverà invece la multa a casa senza la necessità della contestazione immediata. Il caso più problematico è il terzo, quello relativo alle strade urbane ad alto scorrimento e alle strade extraurbane secondarie. In queste situazioni, l’autovelox può si esser attivato anche senza la presenza della polizia ma solo dopo previa autorizzazione del Prefetto tramite decreto.
Proprio sul decreto devono esser indicate in modo preciso la
chilometrica dove deve essere montato l’autovelox. E, in caso di multa,
la contravvenzione deve sempre riportare tra i suoi dati anche il numero
dell’ordinanza del Prefetto. Perché questa decisione? Perché la norma di base prevede che qualora
sia possibile, la contravvenzione debba sempre esser contestata
immediatamente al trasgressore: l’eccezione è accettata solo quando
l’inseguimento o l’arresto dell’auto è pericoloso per motivi di traffico, evitando quindi che alla base della multa ci sia unicamente la volontà del comune di ‘fare cassa’. La sentenza n° 26441/16 conferma così una linea giurisprudenziale già
emersa in precedenti pronunciamenti della Corte di Cassazione, secondo
cui “la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel
verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del
provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa
e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione”, in sostanza
non può essere sanato neppure nel caso di un eventuale causa davanti al
giudice di pace.
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