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domenica 25 giugno 2017

"GIO E COMPANI VARI VEDETE UN PO' DI AGGIORNARVI SULLE MULTE--INVECE DI ASCOLTARE LE SIRENE FORNITRICI--O CONCEDERE (bonus forse pure illegali?) A CHI ORA E' FUNZIONARIO IN UFFICIO--E NON PIU' RESPONSABILE EFFETTIVO DELLA VIABILITA?--OK?"--

Ricorso contro multe da autovelox: ecco la nuova sentenza la Corte di Cassazione si è espressa sul ricorso contro multe da autovelox

In un centro urbano la contravvenzione è legittima solo se, con autovelox montato su cavalletto, l’automobilista viene fermato immediatamente con relativa contestazione. In sostanza, oltre al misuratore deve esserci anche la polizia controllarne il funzionamento. La ‘ratio’ alla base di questa scelta giurisprudenziale, è legata alla necessità di dare al trasgressore la possibilità di difendersi immediatamente, giustificando magari l’eccesso di velocità con una necessità contingente come il dover raggiungere il più presto possibile un ospedale. Fuori da centri urbani, in particolare sulle autostrade, il discorso è invece diverso: l’autovelox non è sottoposto ad alcun limite e può dunque esser montato anche senza la concomitante presenza della polizia, vista l’ovvia la problematicità del poter fermare immediatamente il trasgressore, che riceverà invece la multa a casa senza la necessità della contestazione immediata. Il caso più problematico è il terzo, quello relativo alle strade urbane ad alto scorrimento e alle strade extraurbane secondarie. In queste situazioni, l’autovelox può si esser attivato anche senza la presenza della polizia ma solo dopo previa autorizzazione del Prefetto tramite decreto. Proprio sul decreto devono esser indicate in modo preciso la chilometrica dove deve essere montato l’autovelox. E, in caso di multa, la contravvenzione deve sempre riportare tra i suoi dati anche il numero dell’ordinanza del Prefetto. Perché questa decisione? Perché la norma di base prevede che qualora sia possibile, la contravvenzione debba sempre esser contestata immediatamente al trasgressore: l’eccezione è accettata solo quando l’inseguimento o l’arresto dell’auto è pericoloso per motivi di traffico, evitando quindi che alla base della multa ci sia unicamente la volontà del comune di ‘fare cassa’. La sentenza n° 26441/16 conferma così una linea giurisprudenziale già emersa in precedenti pronunciamenti della Corte di Cassazione, secondo cui “la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione”, in sostanza non può essere sanato neppure nel caso di un eventuale causa davanti al giudice di pace.

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